Extra plafond di deducibilità con prima occupazione e previdenza complementare
Necessari entrambi i requisiti; non rileva l’eventuale iscrizione alla previdenza complementare precedente all’anno di prima occupazione
Per l’agevolazione prevista dall’art. 8 comma 6 del DLgs. 252/2005, consistente nell’utilizzo di un ulteriore plafond di deducibilità dei contributi di previdenza complementare, è necessario che il contribuente sia un “lavoratore di prima occupazione” e che sia iscritto a una forma di previdenza complementare.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la ris. n. 25 di ieri, con la quale torna sul tema della deducibilità dei contributi di previdenza complementare ex art. 10 comma 1 lett. e-bis del TUIR dopo le recenti risposte a interpello nn. 30/2024 e 76/2024.
Si ricorda che l’art. 8 comma 6 del DLgs. 252/2005 stabilisce una specifica agevolazione per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007.
Per lavoratori di prima occupazione ...
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