La mancanza del titolo di credito impone l’istanza con riserva
Nella verifica del passivo occorre depositare i titoli di credito in originale presso la cancelleria
Aperta la liquidazione giudiziale, la domanda d’insinuazione al passivo può essere sottoscritta personalmente dalla parte, senza necessità dell’assistenza tecnica di un difensore e deve essere esclusivamente trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata che il curatore ha comunicato nell’avviso ai creditori ex art. 200 del DLgs. 14/2019 – CCII (indirizzo che, in ogni caso, è indicato dallo stesso curatore nel Registro delle imprese, unitamente alla data dell’udienza di accertamento del passivo).
La sottoscrizione della domanda da parte del creditore può avvenire con firma digitale, il cui utilizzo si presume riconducibile al titolare, salvo prova contraria (art. 21 comma 2 del DLgs. 82/2005), oppure mediante firma sul documento cartaceo, successivamente
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41