Misure compensative assoggettabili a tassazione separata
Con la risposta a interpello n. 198 di ieri, 30 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle somme corrisposte ai dipendenti a titolo di “misure compensative” per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, volte a neutralizzare gli effetti della modifica del sistema previdenziale degli stessi dipendenti.
Nel caso di specie, fino al 31 dicembre 2019, l’istante ha accantonato presso l’INPS il trattamento previdenziale dei dipendenti nelle forme di TFR o TFS, mentre dal 1° gennaio 2020 è stato sottoscritto un nuovo Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale ed è stato previsto un nuovo regime previdenziale che prevede un diverso trattamento di fine rapporto denominato “Indennità fine rapporto” (IFR).
Successivamente, è stato stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al raggiungimento di un diverso accordo, a tutto il personale in servizio alla data del 7 aprile 2020 è riconosciuto il diritto di opzione tra:
- il regime previdenziale di IFR, calcolato con una riduzione del 30% rispetto a quanto originariamente previsto;
- il trattamento del TFR più fondo di previdenza complementare.
In sede di corresponsione delle somme relative alle spettanze di fine rapporto, comunque denominate, ai dipendenti in servizio alla data del 7 aprile 2020 che optino per uno dei regimi (vale a dire IFR, TFR più fondo di previdenza complementare o solo TFR), l’Istante dovrà corrispondere, unitamente alla somma capitale, le misure compensative relative al periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2024.
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