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Carried interest agevolati solo con il percepimento prioritario dell’hurdle rate per gli altri soci

/ REDAZIONE

Venerdì, 11 aprile 2025

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Con la risposta a interpello n. 95, pubblicata ieri, si analizza il trattamento fiscale degli extrarendimenti (carried interest) in assenza del requisito di cui all’art. 60 comma 1 lett. b) del DL 50/2017.
Per i manager e dipendenti, l’extrarendimento derivante dai carried interest viene qualificato come reddito di capitale o reddito diverso di natura finanziaria (invece che reddito da lavoro) se, tra l’altro, il diritto ai proventi è postergato rispetto a tutti gli altri soci o partecipanti (c.d. “postergazione dell’extrarendimento”).

Nel caso di specie, sussistono delle ipotesi in cui non risulta rispettato il requisito del differimento nella distribuzione dell’utile derivante da diritti patrimoniali rafforzati.
Infatti, si osserva che non può ritenersi rispettato tale requisito, in quanto i proventi sono erogati senza l’effettivo percepimento prioritario dell’hurdle rate da parte di tutti gli altri soci, ma solo in virtù di un “provento implicito virtuale” dovuto alla positiva valorizzazione della Società.
Pertanto i proventi derivanti dalle azioni di classe C e delle azioni di classe D del caso di specie sono ricondotti ai redditi di lavoro dipendente.

Sempre la risposta in commento rileva anche che si potrebbero verificare casi in cui le predette azioni attribuiscono ai titolari il diritto di percepire unicamente proventi “ordinari”, analoghi a quelli riconosciuti ai titolari di azioni ordinarie come ad esempio i casi di quotazione e di recesso.
Si ritiene che, qualora il valore di recesso sia riconosciuto agli azionisti carried alle medesime condizioni degli altri azionisti, i redditi derivanti si qualificheranno di natura finanziaria.

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