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Patto di quota lite nullo ma resta il diritto al compenso

/ REDAZIONE

Martedì, 15 aprile 2025

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La Cassazione, nell’ordinanza n. 9359/2025, ha stabilito che l’accordo nel quale cliente e avvocato stabiliscono che, ove la controversia civile abbia esito positivo, spetta al difensore il 40% della somma ottenuta, mentre, in caso di esito negativo, questo non avrebbe diritto ad alcunché, è unico e assolve alla funzione di regolare il compenso dell’avvocato.

Peraltro, le due clausole, lette insieme, compongono un patto di quota lite nullo. Si tratta, tuttavia, di una nullità parziale, che non incide sull’intero accordo, che resta valido e che è integrato, quanto alla parte elisa dalla nullità, ossia quanto al compenso, dalle regole generali.
Nonostante l’esito negativo della controversia, quindi, all’avvocato spetta un compenso da determinarsi ricorrendo alle normali tariffe forensi.

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