Liquidazione giudiziale omisso medio nel concordato ante Codice della crisi
La tesi contraria all’applicabilità dell’art. 119 del DLgs. 14/2019 ai concordati omologati prima del CCII tutela il legittimo affidamento dei creditori
La liquidazione giudiziale omisso medio consiste nella declaratoria di liquidazione dell’imprenditore nell’ambito dell’esecuzione di un concordato preventivo omologato senza che prima uno dei creditori abbia (con successo e nei termini) azionato il proprio diritto di risoluzione.
Nella vigenza della legge fallimentare, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostrava insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, poteva essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del Pubblico Ministero o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 del RD 267/42 (Cass. SS. UU. n. 4696/2022).
Il Codice della crisi (DLgs. 14/2019), all’art. 119 comma 7, ha, invece, previsto la necessaria risoluzione del concordato ...
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