Quote di TFR recuperabili per le imprese editoriali con contratti di solidarietà
Con il messaggio n. 1348, pubblicato ieri, l’INPS ha chiarito che il diritto al recupero delle quote di TFR sussiste anche per le imprese dell’editoria che, relativamente ai dipendenti con qualifica di giornalisti, hanno fruito della CIGS per la causale “contratti di solidarietà” in relazione a periodi per i quali vigeva il regime assicurativo dell’INPGI e che non hanno potuto effettuare il recupero presso tale Istituto alla data del 30 giugno 2022.
In via preliminare, nel messaggio in commento si ricorda che ai sensi dell’art. 21 comma 5 del DLgs. 148/2015, “le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente”.
Da tale disposizione, evidenzia l’INPS, non emerge né uno specifico termine a decorrere dal quale il datore di lavoro può esercitare il diritto di ripetizione, né un termine di decadenza.
Ciò premesso, si precisa quindi che anche le aziende editoriali potranno procedere al recupero delle quote di TFR operando il conguaglio sulla denuncia UniEmens secondo quanto indicato nella risalente circ. n. 9/2017. A tal fine, le imprese dovranno esporre il codice “L045” nell’elemento “CausaleACredito” di “DatiRetributivi/AltreACredito”.
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