Termine breve di impugnazione anche senza le ricevute di consegna della PEC
L’inadempimento dell’art. 38 comma 2 del DLgs. 546/92 non fa decorrere il termine lungo
Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione rileva la notifica della sentenza tramite PEC anche se è stato omesso il deposito della ricevuta di consegna; infatti, nonostante questo sia in contrasto con l’art. 38 comma 2 del DLgs. 546/92, non vi è alcuna sanzione correlata all’inadempimento se la notifica è stata ritualmente eseguita.
In estrema sintesi questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5155/2025.
In tema di decorso del termine breve di impugnazione a fronte della notifica della sentenza, però, tale orientamento non è univoco.
Rammentiamo che la notifica della sentenza a opera di una delle parti del processo comporta la decorrenza del termine “breve” per impugnare.
L’art. 38 comma 2 del DLgs. 546/92 stabilisce
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