Cessione del credito IVA al consolidato alla prova dei modelli di dichiarazione
Se il primo anno di adesione alla tassazione di gruppo è il 2025, l’indicazione del trasferimento si avrà nel modello CNM 2026
Secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 1 lett. b) del DM 1° marzo 2018, ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo può cedere, ai fini della compensazione con l’IRES della fiscal unit, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
In costanza di consolidato fiscale ex art. 117 del TUIR, dunque, le società partecipanti possono trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite di 2.000.000 di euro.
Gli importi compensati dovranno corrispondere a quelli ceduti dalle società consolidate e, laddove la consolidante utilizzi le eccedenze a credito
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41