Studi associati con dubbio IRAP
Imposta non dovuta se si dimostra che i professionisti hanno esercitato l’attività in modo autonomo e non associato
La recente sentenza della C.G.T. I° Reggio Emilia n. 113/2/25 offre lo spunto per ritornare sul tema dell’assoggettamento a IRAP degli studi associati e delle associazioni tra professionisti, in generale, e delle associazioni di notai, in particolare. Secondo i giudici emiliani, dal momento che non svolge un’attività professionale, l’associazione professionale tra notai non può far “scattare il presupposto d’imposta”.
Più precisamente, il presupposto impositivo non sussiste “posto che l’associazione di per sé non svolge alcuna attività né professionale né commerciale, essendo l’attività notarile svolta dai singoli notai associati”, non soggetti a IRAP ex lege dal 2022, al pari di tutte le persone fisiche esercenti attività commerciali
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