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L’approvazione all’unanimità del bilancio finale di liquidazione vale la rinuncia al reclamo

/ REDAZIONE

Venerdì, 23 maggio 2025

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Il Tribunale di Milano, nel decreto del 30 gennaio 2025, in relazione al bilancio finale di liquidazione (ex art. 2492 c.c.) ed alla successiva cancellazione della società dal Registro delle imprese (ex art. 2495 c.c.), ha precisato che l’approvazione espressa di questo bilancio da parte della totalità dei soci, con rinuncia al reclamo, costituisce un modo alternativo, non vietato dall’ordinamento, di concludere la fase liquidatoria, con successiva possibilità, una volta depositato presso il Registro delle imprese, di ottenere la cancellazione della società.

Inoltre non esiste, a livello normativo, un termine di decadenza per il deposito di tale bilancio e una volta approvato all’unanimità, il bilancio finale di liquidazione costituisce l’ultima “fotografia” della società, con la conseguenza che l’eventuale passaggio del tempo successivo alla approvazione è irrilevante ai fini della verifica del rispetto della procedura formale di cancellazione della società da parte del Conservatore. 

L’eventuale presenza di debiti (anche tributari) della società, poi, non risulta ostativa alla cancellazione. 
Infine, il Conservatore deve verificare l’esistenza della relazione dell’organo di controllo (nella specie un sindaco unico), ma non può entrare nel merito di quanto da questo affermato.

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