Pignoramento del quinto inopponibile alla liquidazione controllata
Le quote di stipendio pignorate incidono sul reddito disponibile
Nell’ambito della liquidazione controllata, il pignoramento mobiliare del quinto dello stipendio del debitore sovraindebitato non è opponibile alla procedura.
Pertanto, il creditore assegnatario, al pari degli altri creditori, è tenuto a partecipare al concorso, trovando soddisfazione solo nei limiti dell’attivo realizzato e nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione; le quote di stipendio maturate successivamente all’apertura della liquidazione sono interamente assorbite dalla procedura e per l’intera sua durata, costituendo attivo sopravvenuto.
Diversamente, ove si consentisse al creditore di proseguire nell’incasso delle quote di stipendio esecutate, si ammetterebbe una deroga illegittima, non prevista dalla legge, alla par condicio creditorum e alla necessità di soddisfare ogni pretesa attraverso il concorso formale e sostanziale con gli altri creditori.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Reggio Emilia n. 29 del 5 marzo 2025, consolidando l’orientamento già espresso dal Tribunale di Milano del 9 e 30 dicembre 2024.
Con l’ordine di assegnazione delle somme, infatti, il creditore ha diritto a percepire le quote di stipendio che matureranno in futuro a favore del debitore, sino a concorrenza del proprio debito.
In altri termini, si configura una cessione pro solvendo ovvero una datio in solutum che risulta condizionata all’effettivo pagamento a favore del creditore procedente (Trib. Milano 21 gennaio 2025); con il provvedimento di assegnazione, dunque, non si realizza l’effetto satisfattivo della pretesa creditoria che, invece, è posticipata alla successiva e sostanziale riscossione dell’importo assegnato (Trib. Milano 30 dicembre 2024).
Pertanto, al momento dell’apertura della procedura di liquidazione controllata, le quote di stipendio pignorate non sono ancora concretamente maturate, rappresentando dei crediti futuri ma che nell’attualità ancora non esistono.
In tal senso, secondo i giudici, possono estendersi le considerazioni già maturate con riferimento all’ipotesi di cessione del quinto dello stipendio.
Si tratta, innanzitutto, di crediti futuri il cui trasferimento si verifica solo quando gli stessi vengono a esistere.
Occorre considerare, ulteriormente, che con l’apertura della procedura si realizza lo spossessamento dei beni del debitore e la necessità che i creditori trovino soddisfazione solo attraverso il concorso formale e sostanziale con gli altri creditori.
Non ultimo, ai sensi dell’art. 150 del DLgs. 14/2019, richiamato dall’art. 270 comma 5 dello stesso decreto, a seguito dell’apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la liquidazione; ciò comporta l’inibizione anche di eventuali pignoramenti e cessioni del quinto che gravino sullo stipendio del debitore e che, pertanto, sono inopponibili.
A nulla rileva, inoltre, il consenso dei contraenti che, sebbene consenta di perfezionare il contratto di cessione del quinto, di contro esplica un’efficacia meramente obbligatoria e non anche l’immediato trasferimento del credito dal cedente al cessionario che avrà luogo solo quando il credito viene a esistere; a nulla rileva, inoltre, ai fini dell’inopponibilità alla liquidazione controllata, che la cessione sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 comma 1 n. 2 c.c. (Trib. Milano 13 febbraio 2025 e 30 dicembre 2024).
L’inefficacia del trasferimento nei confronti della procedura incide, di conseguenza, anche sulla determinazione della quota di reddito disponibile, dedotto quanto occorrente al debitore per il suo sostentamento (art. 268 comma 4 lett. b) del DLgs. 14/2019): la base reddituale mensile deve comprendere, infatti, anche le quote del quinto dello stipendio che, per la parte eccedente, andranno a soddisfare i creditori in concorso tra loro e nel rispetto del grado di prelazione (Trib. Milano 30 dicembre 2024 e 14 marzo 2025).
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