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Mercoledì, 18 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

ECONOMIA & SOCIETÀ

Confiscabile l’intero oggetto delle operazioni di riciclaggio a ciascun concorrente

In questo ambito non si applica il principio delle Sezioni Unite sulla confisca nel concorso di persone nel reato

/ Maria Francesca ARTUSI

Mercoledì, 18 giugno 2025

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Come già commentato su Eutekne.info, le Sezioni Unite penali sono di recente intervenute sul tema della confisca in caso di concorso di persone nel reato. In tale pronuncia, è stato chiarito che, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Cass. SS.UU. n. 13783/2025).

Con una sentenza depositata ieri – n. 22641 – la Cassazione ha escluso che tale principio possa estendersi anche all’ipotesi della confisca del prodotto del reato di riciclaggio. Ciò perché le Sezioni Unite hanno ragionato in termini esclusivi di prezzo e profitto del reato, tali essendo gli unici parametri dettati dall’art. 322-ter c.p. in tema di confisca diretta e per equivalente nei reati contro la Pubblica Amministrazione (norma a cui si riferiva la sentenza richiamata).

Diversamente, la sentenza qui in commento si sofferma su un’altra disposizione, l’art. 648-quater c.p., in cui si prevede che, quando si procede per taluno dei reati di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto. Il secondo comma della suddetta norma prevede la confisca per equivalente stabilendo altresì che, nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, del prodotto o del profitto dei reati di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

Pertanto, per espressa previsione normativa il sequestro diretto e per equivalente nei casi di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio può riguardare sia il profitto sia il prodotto del reato.
Sulla nozione di prodotto del reato, viene ricordato che esso rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato (Cass. SS.UU. n. 9149/1996 e Cass. n. 44315/2013).

Venendo alla questione principale affrontata nel caso di specie, viene confermata la legittimità della decisione del GUP di procedere alla confisca dell’intero oggetto delle operazioni di riciclaggio da ciascun imputato compiute, richiamando anche la normativa internazionale e, in particolare, la Convenzione di Vienna contro il narcotraffico del 1988, la Convenzione contro il crimine organizzato di Palermo del 2000 e la Convenzione contro la corruzione di New York del 2003, che, per definire l’oggetto della confisca, fanno riferimento ai “proceeds”, cioè ai proventi e non ai profitti.

In aggiunta, viene evidenziato come siano essenzialmente differenti i parametri di riferimento dell’art. 648-quater c.p. rispetto a quelli dell’art. 322-ter c.p. Con la previsione della confiscabilità del prodotto del reato di riciclaggio il legislatore ha inteso stabilire che qualsiasi oggetto proveniente dal reato deve essere sottratto alla circolazione e alla immissione nel circuito economico legale in quanto capace di alterarne il regolare funzionamento. Il reato di riciclaggio è fattispecie che protegge l’ordine pubblico economico e mira ad impedire la circolazione di beni conseguiti a seguito di precedenti operazioni di trasformazione o sostituzione nel libero mercato sicché l’interesse punitivo impone la eliminazione del frutto dell’operazione di sostituzione o trasformazione dal circuito economico e tale eliminazione può realizzarsi soltanto mediante la confisca del “prodotto” del reato e cioè del frutto delle operazioni di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita (cfr. Cass. n. 32176/2024).

In definitiva secondo la Cassazione, l’opzione secondo la quale anche in caso di riciclaggio sarebbe confiscabile soltanto il profitto del reato – e cioè quanto ricevuto dal riciclatore a titolo di compenso per le operazioni di sostituzione o trasformazione – porterebbe alla conclusione, in contrasto con le fonti nazionali ed internazionali, di lasciare liberamente circolare il prodotto del reato. Tale conclusione sarebbe evidentemente in conflitto con l’individuazione del bene giuridico tutelato dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. nell’ordine pubblico economico come sopra delineato, e cioè nell’interesse fondamentale a non vedere turbato il libero mercato dalla circolazione di beni di origine delittuosa, oltre che, con l’interpretazione giurisprudenziale richiamata sul tema della individuazione del prodotto del reato.

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