Riclassificazione delle imprese ai fini previdenziali e assistenziali non retroattiva
I provvedimenti di variazione producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data della loro notifica
I provvedimenti dell’INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data
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