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Mercoledì, 18 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Riclassificazione delle imprese ai fini previdenziali e assistenziali non retroattiva

I provvedimenti di variazione producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data della loro notifica

/ Federico ANDREOZZI

Mercoledì, 18 giugno 2025

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I provvedimenti dell’INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione. Questa regola vale anche laddove la riclassificazione sia effettuata dall’INPS d’ufficio, in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività; la retroattività è infatti limitata alla sola ipotesi di inquadramento iniziale errato in quanto determinato da inesatte dichiarazioni da parte del datore di lavoro.

In questi termini si è pronunciata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16176 del 16 giugno scorso.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Perugia respingeva il ricorso presentato da un lavoratore avverso la pronuncia del giudice di prime cure che aveva accolto solo parzialmente l’opposizione proposta dal prestatore di lavoro avverso l’avviso di addebito emesso dall’INPS per il pagamento di contributi relativi ad un periodo compreso tra il 2006 e il 2011, da corrispondere in misura superiore a quella versata per effetto della riclassificazione della ditta da impresa artigiana a impresa industriale. Per i giudici di seconde cure, la statuizione circa la retroattività del provvedimento di cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane – resa dal Tribunale in sede di impugnazione del provvedimento della Commissione Provinciale per l’Artigianato (C.P.A.) di cancellazione della ditta dall’Albo delle imprese artigiane – doveva ritenersi coperta da giudicato esterno e, pertanto, non più contestabile.

Di diverso avviso la Corte di Cassazione che, investita della controversia, accoglie il ricorso del lavoratore.
I giudici di legittimità, in prima battuta, ripercorrono il dato normativo.
Viene, pertanto, evocato il disposto di cui all’art. 5 comma 5 della L. 443/85, in forza del quale l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane. La Corte richiama, sul punto, un consolidato orientamento giurisprudenziale, in forza del quale il carattere costitutivo dell’iscrizione all’Albo varrebbe solo per il conseguimento delle agevolazioni previste a favore di tale tipo di imprese e non anche ai fini contributivi e previdenziali (cfr. Cass. nn. 5685/94 e 15690/2000). Ciò detto, la Corte chiarisce come le delibere della C.P.A. - per il periodo oggetto della controversia –, nel momento in cui disconoscono la qualifica di impresa artigiana, non possono ritenersi vincolanti nel giudizio in cui si discute dei requisiti per l’iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani. Dunque, proseguono i giudici di legittimità, non può che escludersi che sul provvedimento della Commissione Provinciale per l’Artigianato di cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane, possa formarsi un giudicato esterno rilevante nel diverso giudizio vertente tra l’INPS e l’impresa, in relazione all’inquadramento ai fini previdenziali e al pagamento dei contributi.

La Corte quindi conclude richiamando un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la regola posta dall’art. 3 comma 8 della L. 335/95, “è quella per cui i provvedimenti dell’INPS di variazione della classificazione ex art. 49 della L. 88/89 non hanno efficacia retroattiva”, producendo effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione (cfr. ex multis Cass. nn. 568/2022 e 5541/2021). Secondo i giudici di legittimità, tale lettura deriverebbe altresì dalla ratio stessa del menzionato art. 3 comma 8, in quanto volto a favorire la certezza nel rapporto contributivo, che riecheggia tanto sul bilancio dell’INPS quanto sulle posizioni previdenziali dei singoli lavoratori. Inoltre, la retrodatazione degli effetti del nuovo inquadramento va bilanciata con l’esigenza dell’impresa di non essere soggetta a obbligazioni per periodi oramai decorsi.

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