Finanza esterna per il cross cram down
Per l’omologazione forzosa, non è necessaria l’esistenza di un surplus concordatario
L’omologazione del concordato preventivo in continuità ai sensi dell’art. 112 comma 2 del DLgs. 14/2019 (CCII) è uno degli istituti del diritto della crisi rispetto al quale si sono registrati i maggiori dibattiti interpretativi.
La sentenza del Tribunale di Pavia del 2 aprile 2025 consente di mettere a fuoco i presupposti di principio del cross class cram down e di formulare qualche ulteriore considerazione di tecnica professionale.
I giudici di merito, opportunamente, richiamano gli obiettivi della omologazione forzosa, come declinati dalla direttiva Ue 1023/2019: il mantenimento dei posti di lavoro, l’esecuzione di contratti in essere, la preservazione del know how, la gestione proficua del territorio e dell’indotto che l’esercizio di impresa genera, almeno nel ...
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