ACCEDI
Venerdì, 13 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Società quotate senza split payment a partire dal 1° luglio

La modifica risponde all’impegno dell’Italia di eliminare gradualmente la scissione dei pagamenti

/ Mirco GAZZERA

Venerdì, 13 giugno 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, identificate ai fini IVA, saranno escluse dall’ambito applicativo dello split payment a decorrere dal prossimo 1° luglio. Pertanto, i cedenti e prestatori che effettuano operazioni nei confronti delle predette società incasseranno dalle stesse l’imposta addebitata in via di rivalsa, salvo quando si applica il reverse charge.

La misura è contenuta nel decreto fiscale approvato ieri dal Consiglio dei Ministri ed è stata annunciata nel comunicato di fine seduta. Nel dettaglio, stando alla bozza circolata, la disposizione che fa rientrare tali società nel campo della scissione dei pagamenti, ossia l’art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72 sarà soppressa a decorrere dal 1° luglio 2025 con riguardo “alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data”.

Il meccanismo dello split payment (o scissione dei pagamenti) prevede che l’IVA gravante sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Si tratta di una misura speciale di deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’IVA che, dunque, necessita dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ue. Quest’ultima è stata inizialmente concessa con la decisione n. 1401/2015 e, in seguito, con la decisione n. 784/2017 che ha permesso di estendere l’ambito di applicazione della citata misura antievasione. Il termine finale di efficacia di quest’ultimo atto giuridico è stato poi differito prima sino al 30 giugno 2023, con la decisione n. 1105/2020 e, poi, fino al 30 giugno 2026, con la decisione n. 1552/2023 (si veda “Ufficiale la proroga dello split payment al 30 giugno 2026” del 28 luglio 2023).

Come esposto nel “Considerando” n. 6 della decisione n. 1552/2023, il nostro Paese ha chiesto un’ulteriore proroga della misura, in quanto sostiene che, in assenza della scissione dei pagamenti, potrebbe risultare impossibile recuperare le somme dovute da autori di frodi o evasori fiscali individuati tramite il controllo incrociato derivante dalla fatturazione elettronica obbligatoria.

Per onorare l’impegno di eliminare gradualmente la misura speciale, tuttavia, l’Italia ha modificato la propria richiesta originaria al fine di escludere dall’ambito di applicazione della misura, a decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB.

L’indicazione è stata poi accolta nella decisione n. 1552/2023 adottata dal Consiglio dell’Ue, che ha escluso dal campo applicativo dello split payment le predette società a partire dal prossimo 1° luglio, in modo da consentire ai soggetti interessati di introdurre gli opportuni aggiustamenti operativi.

Pertanto, i fornitori dovranno rivedere le modalità di fatturazione verso tali società, così da esercitare la rivalsa nei modi ordinari, salvo nei casi in cui ricorra una fattispecie in cui si applica il meccanismo del reverse charge.
Dal punto di vista pratico, dunque:
- il cedente o prestatore non riporterà più il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “esigibilità IVA” della fattura elettronica e dovrà fare concorrere l’imposta addebitata al cliente alla liquidazione periodica;
- il cessionario o committente verserà l’imposta al proprio fornitore, unitamente al corrispettivo, e potrà portarla in detrazione, in assenza di limitazioni.

I fornitori non matureranno più un credito IVA

L’applicazione dell’IVA con il meccanismo ordinario della rivalsa, anziché con quello dello split payment, eviterà ai fornitori delle predette società quotate di potersi trovare in una posizione strutturale di credito. Infatti, le operazioni attive effettuate verso tali soggetti genereranno un’imposta a debito da compensare con quella detraibile derivante dagli acquisti e dalle importazioni.

Il ripristino del sistema ordinario di applicazione dell’imposta avrà effetti, altresì, sulla determinazione dell’acconto IVA, in quanto i fornitori delle società quotate dovranno computare anche le operazioni effettuate nei confronti delle stesse con addebito dell’imposta. Al contrario, le società quotate non saranno più tenute a includere nella determinazione dell’acconto IVA l’imposta divenuta esigibile relativa alle operazioni di acquisto (art. 5 comma 2-bis del DM 23 gennaio 2015), perché non più soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti.

TORNA SU