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FISCO

Anche il chirurgo estetico può attestare la finalità terapeutica

Per beneficiare dell’esenzione IVA necessaria una correlazione fra intervento e patologia

/ Luca BILANCINI

Venerdì, 13 giugno 2025

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L’esenzione IVA di cui all’art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72 si applica alle prestazioni di chirurgia estetica rese alla persona, “volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica”, a condizione, tuttavia, che le finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica (art. 4-quater del DL 18 ottobre 2023 n. 145).

Tale attestazione può essere rilasciata “da qualunque medico”, ivi compreso il chirurgo che effettua la prestazione.
Questo, in sintesi, uno dei chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 42, pubblicata ieri sera dall’Agenzia delle Entrate.
Il documento di prassi prende in esame la disposizione di cui all’art. 4-quater del DL 145/2023 che, restringendo

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