Anche il chirurgo estetico può attestare la finalità terapeutica
Per beneficiare dell’esenzione IVA necessaria una correlazione fra intervento e patologia
L’esenzione IVA di cui all’art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72 si applica alle prestazioni di chirurgia estetica rese alla persona, “volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica”, a condizione, tuttavia, che le finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica (art. 4-quater del DL 18 ottobre 2023 n. 145).
Tale attestazione può essere rilasciata “da qualunque medico”, ivi compreso il chirurgo che effettua la prestazione.
Questo, in sintesi, uno dei chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 42, pubblicata ieri sera dall’Agenzia delle Entrate.
Il documento di prassi prende in esame la disposizione di cui all’art. 4-quater del DL 145/2023 che, restringendo l’ambito applicativo dell’esenzione IVA alle sole prestazioni di chirurgia estetica e ai trattamenti di medicina estetica aventi scopo terapeutico, è stata introdotta al fine di “superare, con una norma espressa e di rango primario, le questioni interpretative sorte sull’effettiva applicazione dell’IVA alle prestazioni di chirurgia estetica, anche alla luce della giurisprudenza unionale, dei documenti di prassi dell’Amministrazione fiscale e delle pronunce della Corte di Cassazione” (Scheda di lettura a corredo del DL 145/2023 – A.C. 1601).
La Corte di Giustizia Ue (causa C-91/12 del 12 marzo 2013), ribadito che le esenzioni di cui all’art. 132 della direttiva 2006/112/Ce vanno interpretate restrittivamente, ha stabilito che il beneficio spetta nei limiti in cui le prestazioni in commento “abbiano lo scopo di trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma oppure di un handicap fisico congenito, abbiano bisogno di un intervento di natura estetica”. Sono, invece, imponibili gli interventi che rispondano “a scopi puramente cosmetici”.
I giudici hanno altresì sottolineato che la valutazione dello scopo terapeutico non può essere frutto della “semplice convinzione soggettiva che sorge nella mente della persona che si sottopone all’intervento estetico”, dovendo essere basata su constatazioni effettuate da “personale qualificato a tale scopo” (causa C-91/12, punti 34 e 35)
L’Agenzia delle Entrate ha quindi sottolineato come il citato art. 4-quater del DL 145/2023 sia intervenuto al fine di chiarire quali fossero i mezzi di prova da utilizzare per dimostrare “la finalità terapeutica delle predette prestazioni, individuando nella «apposita attestazione medica»” il mezzo attraverso cui provare detta finalità.
Importante è il chiarimento riguardante il professionista deputato a rilasciare l’attestazione. L’Amministrazione finanziaria sottolinea come manchi nella norma un’esplicita limitazione soggettiva in tal senso. Per questo motivo non si può “escludere a priori” che possa essere lo stesso chirurgo che esegue l’intervento a produrre il documento.
È necessario, tuttavia, che:
- dall’attestazione emerga il “collegamento tra la patologia del paziente e la prestazione di chirurgia estetica (o di medicina estetica)”, che costituisce il “rimedio terapeutico e/o diagnostico raccomandato”;
- il documento sia “antecedente alla data dell’intervento”.
Viene poi confermato (si veda al proposito la risposta a interpello 28 ottobre 2024 n. 211) che possono beneficiare dell’esenzione le prestazioni rese dagli anestesisti nell’ambito dei suddetti interventi, essendo volte a “tutelare, mantenere e stabilizzare le condizioni vitali del paziente”.
Un ulteriore chiarimento concerne, infine, i comportamenti adottati dai soggetti passivi prima del 17 dicembre 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione dell’art. 4-quater del DL 145/2023, così come riformulato dall’art. 7-sexies del DL n. 113/2024.
La norma, testualmente, dispone che: “Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi d’imposta”.
Ne consegue che:
- restano in regime di esenzione IVA le prestazioni di chirurgia estetica (o di medicina estetica) a cui sia stato applicato detto regime prima del 17 dicembre 2023 “indipendentemente dalla dimostrazione della finalità terapeutica”;
- non spetta il rimborso dell’imposta versata nel caso in cui le suddette prestazioni siano state considerate imponibili ai fini IVA, considerata l’espressa preclusione contenuta nella norma.
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