ACCEDI
Venerdì, 13 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Retrocessione del processo se l’udienza da remoto non è comunicata

Nulla la sentenza che nonostante la richiesta di udienza da remoto viene pronunciata in assenza di contraddittorio

/ Rebecca AMATO

Venerdì, 13 giugno 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Nel processo tributario di appello la comunicazione della data di udienza deve avvenire almeno trenta giorni liberi prima ex art. 31 del DLgs. 546/92. Tale disposizione si applica anche ove sia stata richiesta la celebrazione dell’udienza da remoto, in quanto occorre garantire il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa. Sicché, in mancanza la sentenza è nulla e la causa deve essere rimessa in secondo grado.
Questo è il principio a cui è giunta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15619 dell’11 giugno 2025 chiamata a pronunciarsi in ordine ad una fattispecie peculiare.

Stando ai fatti narrati nella pronunzia, una parte processuale per il giudizio di secondo grado aveva tempestivamente richiesto la discussione da remoto.
Dal verbale di udienza di trattazione della causa emergeva che il Presidente del collegio disponeva il rinvio della discussione della causa a data successiva stante la richiesta di trattazione da remoto.
Tuttavia, dopo l’udienza veniva depositata la sentenza dalla quale si apprendeva che la causa era invece stata trattata e decisa alla data della prima udienza di trattazione, ciò nonostante il rinvio disposto nel verbale.
Che la sentenza era stata depositata alla data della prima udienza veniva confermato anche dall’accesso al sistema telematico del PTT.

Nel decisum la Cassazione riferisce testualmente: “Pertanto, dopo che la causa era stata rinviata alla data del (…), è stata disposta nei fatti un’anticipazione dell’udienza”.
La sentenza veniva, quindi, assunta in assenza di regolare contraddittorio tra le parti processuali.
Il contribuente e ricorrente in cassazione eccepiva, quindi, primariamente la nullità della sentenza di appello per violazione del diritto al contraddittorio.

Rammentiamo che l’art. 31 del DLgs. 546/92 (applicabile anche al processo di appello ex art. 61 del DLgs. 546/92) sull’avviso di trattazione dispone che: “1 La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.
2 Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio”.

Si ricorda che con la telematizzazione del processo tributario si è giunti anche ad ammettere la possibilità dell’udienza da remoto, detta anche a distanza, che si svolge con collegamento da remoto mediante la piattaforma Skype for Business.
I giudici di legittimità richiamata la disciplina normativa di cui all’art. 31 citato applicabile anche ai giudizi di appello, hanno stabilito che: “Gli stessi principi devono trovare applicazione in caso di richiesta di celebrazione dell’udienza da remoto, ex art. 34 bis del decreto legislativo n. 546/92, posto che, anche in questo caso, è prevista espressamente la comunicazione, almeno tre giorni prima dell’udienza, dell’ora e delle modalità di collegamento, a fine di garantire il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa”.

Principio applicabile anche per il primo grado

La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza e rimesso la controversia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado.

Può, però, anche accadere che la medesima fattispecie si verifichi in primo grado.
In questo caso, applicando per analogia proprio il principio espresso dalla Cassazione, pare potersi sostenere che i giudici di appello debbano rimettere la causa in primo grado.
Si verserebbe, infatti, nell’ipotesi di cui all’art. 59 comma 1 lett. b) del DLgs. 546/92, per cui la rimessione della causa al giudice di prime cure si ha quando “nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato”.

Si segnala che però la giurisprudenza sul tema non è perfettamente lineare. Nelle pronunce della Cassazione 31 ottobre 2018 n. 27837 e 5 novembre 2019 n. 28471 si evidenzia che la retrocessione del processo dalla Cassazione al secondo grado si verifica solo se sarebbe stato necessario esaminare questioni di fatto e che non si verifica mai nel passaggio tra il secondo ed il primo grado non rientrando ciò nel richiamato art. 59.

TORNA SU