Retrocessione del processo se l’udienza da remoto non è comunicata
Nulla la sentenza che nonostante la richiesta di udienza da remoto viene pronunciata in assenza di contraddittorio
Nel processo tributario di appello la comunicazione della data di udienza deve avvenire almeno trenta giorni liberi prima ex art. 31 del DLgs. 546/92. Tale disposizione si applica anche ove sia stata richiesta la celebrazione dell’udienza da remoto, in quanto occorre garantire il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa. Sicché, in mancanza la sentenza è nulla e la causa deve essere rimessa in secondo grado.
Questo è il principio a cui è giunta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15619 dell’11 giugno 2025 chiamata a pronunciarsi in ordine ad una fattispecie peculiare.
Stando ai fatti narrati nella pronunzia, una parte processuale per il giudizio di secondo grado aveva tempestivamente richiesto la discussione da remoto.
Dal verbale di udienza di trattazione della ...
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