Decreto fiscale ad ampio raggio *
Il testo però non sembra contenere più la disposizione che avrebbe consentito alla rottamazione di estinguere subito il processo
Il decreto fiscale varato ieri dall’Esecutivo contiene misure che intervengono su numerosi ambiti della fiscalità. Una in particolare ha ricevuto l’approvazione del CNDCEC: lo slittamento al 21 luglio dei versamenti per contribuenti ISA e forfetari. “Il Consiglio nazionale accoglie con favore il differimento, che quest’anno non arriva a ridosso della scadenza. anche questo è un segnale di attenzione verso i professionisti”, ha dichiarato ieri il Presidente Elbano de Nuccio.
Per quanto riguarda gli aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2024, nel decreto si stabilisce che gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.
Inoltre, nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa, vengono semplificati:
- il calcolo della determinazione del riporto delle perdite;
- la determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro, eliminando il riferimento alle società collegate;
- il calcolo del regime per le società estere controllate (CFC) sia nell’ambito del calcolo dell’imposta minima nazionale del Pillar 2, sia nell’ambito del regime opzionale per il calcolo della CFC introdotto dalla riforma fiscale.
Si prevede, poi, l’estensione dell’ambito di applicazione del reverse charge nella logistica anche al settore del trasporto.
Nel decreto, per dare seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea in cui si è affermato che le misure fiscali del Terzo settore e per le imprese sociali non sono selettive (ai fini degli aiuti di Stato), si rimuove dalla normativa il riferimento all’autorizzazione da parte della Commissione. Tale regime fiscale troverà dunque applicazione dal 1° gennaio 2026.
Dovrebbe essere poi prorogato dal 28 febbraio al 15 settembre 2025 il termine entro il quale i Comuni devono adottare le delibere di approvazione del prospetto delle aliquote IMU per l’anno 2025, da redigere utilizzando l’applicazione informatica disponibile sul Portale del federalismo fiscale ex DM 7 luglio 2023. Resta fermo che i Comuni possono diversificare le aliquote solo con riferimento alle fattispecie da ultimo individuate dal DM 6 settembre 2024. In caso di mancata adozione nei termini delle suddette delibere, correlate dall’apposito prospetto, si applicano le aliquote IMU “di base” individuate dai commi 748-755 dell’art. 1 della L. 160/2019.
Nella nuova bozza del decreto circolata ieri, invece, non compare più la norma di interpretazione autentica dell’art. 1 comma 236 della L. 197/2022 (si veda “La rottamazione potrebbe estinguere subito il processo” del 12 giugno 2025).
Nella speranza, e nella convinzione, che una siffatta norma non verrà più introdotta, non resta che salutare ciò con favore. In palese antinomia con l’art. 1 comma 236 della L. 197/2022 (che impone di sospendere il processo relativo ad un atto oggetto di rottamazione, potendosi dichiarare l’estinzione solo con il pagamento di tutte le rate, quindi solo dopo il termine di pagamento dell’ultima rata e previa dimostrazione dell’adempimento), la norma di interpretazione autentica sanciva che il processo sarebbe stato dichiarato estinto con il pagamento della prima rata unitamente alla produzione della domanda di rottamazione.
Intervento, questo, che avrebbe leso la difesa dei contribuenti entrando “a gamba tesa” nei contenziosi pendenti. I debitori che, a suo tempo, hanno ritenuto di domandare la rottamazione avevano magari confidato nel fatto che se per problemi di liquidità non fossero riusciti a pagare le rate, avrebbero comunque potuto coltivare la pretesa, avendo il legislatore previsto la sola sospensione del processo e non l’estinzione immediata.
Se, a processo pendente, si cambiano le carte l’eventuale inadempienza nel pagamento delle rate avrebbe di fatto “azzerato” la difesa, considerato che l’estinzione sarebbe stata già dichiarata in un momento antecedente al venir meno della rottamazione.
Purtroppo, non è detta l’ultima parola. Per quanto possa sembrare strano, la Corte di Cassazione, preso atto dei diversi orientamenti sul tema ha demandato la questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite (ordinanza n. 5830/2025), nonostante la chiarezza del dato normativo.
Tornando al Consiglio dei Ministri di ieri, è stato approvato anche un decreto legge che introduce misure urgenti relative a crisi industriali. Tra le disposizioni, in alternativa all’anticipazione dell’integrazione salariale da parte del datore di lavoro, si consente a quest’ultimo di poter richiedere all’INPS il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, senza dover dimostrare la sussistenza di comprovate difficoltà finanziarie.
* Testo modificato rispetto alla versione originaria.