Nuova disciplina sui frazionamenti catastali limitata agli atti di aggiornamento inviati on line
Con la risoluzione n. 40 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle disposizioni ex art. 30 comma 5-bis del DPR 380/2001.
Il documento di prassi spiega che, come stabilito dal provvedimento n. 460141/2024, dal 1° luglio 2025 il deposito dei tipi di frazionamento presentati all’Agenzia delle Entrate dai professionisti incaricati è effettuato direttamente dall’Agenzia, preliminarmente alla loro approvazione, risultando così superata l’attuale modalità di deposito presso i Comuni, effettuata a cura dei professionisti incaricati. La nuova disciplina, scrive l’Agenzia delle Entrate, “introduce un cambio di prospettiva rispetto alla disciplina previgente, comportando un evidente impulso alla telematizzazione delle procedure, oltre che una semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino/professionista” (si veda “Semplificazioni in arrivo per il frazionamento catastale dei terreni” del 10 maggio 2025).
Secondo l’Agenzia delle Entrate ratio e testo della norma consentono di individuare un ambito oggettivo di applicazione della nuova disciplina limitato ai soli atti di aggiornamento presentati telematicamente. Nello specifico, con riferimento alla classificazione degli atti, operata nell’ambito della procedura Pregeo sulla base delle loro caratteristiche e dei loro contenuti, le tipologie di atti di aggiornamento che – a decorrere dal 1° luglio 2025 – saranno oggetto di deposito telematico da parte dell’Agenzia delle Entrate, sull’area dedicata del Portale per i Comuni, preliminarmente alla loro approvazione, sono i “Tipi di frazionamento” (FR), gli “Atti di aggiornamento misti” (Tipi di frazionamento e Tipi Mappali - FM) e i “Tipi Mappali con stralcio di corte” (SC), presentati per via telematica.
Ne consegue che per le altre tipologie di atti di aggiornamento permangono le correnti modalità di redazione, trasmissione e trattazione, non essendo interessati dalle previsioni di cui al comma 5-bis dell’art. 30 del DPR 380/2001.
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