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Nuovamente in discesa il tasso di interesse su dilazione e differimento contributivo

/ REDAZIONE

Giovedì, 12 giugno 2025

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Con la circolare n. 100/2025, l’INPS ha ricordato che la Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 5 giugno 2025, ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema che, dall’11 giugno 2025, è pari al 2,15%.

Come anche illustrato dall’INAIL con la circolare n. 34/2025, (si veda “Ancora in calo il tasso di rateazione delle sanzioni civili INAIL” dell’11 giugno 2025), tale variazione incide sulla determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116 comma 8 lett. a) e b) della L. 388/2000.

Viene, in prima battuta, precisato che l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’art. 2 comma 11 del DL 338/89 è pari al tasso dell’8,15% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate dall’11 giugno 2025.

Inoltre, a decorrere dalla medesima data, andrà calcolato al tasso dell’8,15% annuo anche l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento, il nuovo tasso troverà applicazione a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2025.

L’Istituto ricorda, poi, le conseguenti variazioni in diminuzione dei tassi inerenti alle sanzioni civili previste con riferimento alle diverse fattispecie di omissioni ed evasioni contributive di cui all’art. 116 comma 8 lett. a) e b) della L. 388/2000, specificando altresì che, con riferimento alle ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa (art. 116 comma 10 della L. 388/2000), le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c.

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