Spese di rappresentanza tracciabili anche per i professionisti
L’obbligo si applicherebbe alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del DL Fiscale
Oltre a quelle già evidenziate con riferimento ai rimborsi spese e alle trasferte (si veda “Tracciabilità delle spese di trasferta solo nel territorio dello Stato” del 12 giugno 2025), il DL fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri di ieri intende introdurre ulteriori novità in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo.
In particolare, si prevede che, anche per gli esercenti arti e professioni, le spese di rappresentanza e quelle per omaggi saranno deducibili (sempre nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta) solo se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (quali, ad esempio, bancomat, carte di credito, satispay o altra app per smartphone collegata a un IBAN).
In base alla disciplina attualmente vigente, fermo il rispetto dei consueti oneri documentali, tali spese possono essere sostenute anche con strumenti diversi da quelli tracciabili (quali, ad esempio, il contante e/o i circuiti di credito commerciale che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento ammessi).
Ponendo fine alla discrasia con i titolari del reddito d’impresa, anche per artisti e professionisti la deducibilità delle spese di rappresentanza e per omaggi verrebbe subordinata all’ulteriore condizione di eseguire il relativo pagamento con i citati strumenti tracciabili. Stando alle bozze circolate, l’obbligo dovrebbe applicarsi alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del DL, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sembra quindi di capire che, ai fini della relativa deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute nel 2025 debbano essere pagate:
- fino al giorno precedente a quello di entrata in vigore del DL, senza vincoli particolari;
- dal giorno dell’entrata in vigore del DL, esclusivamente con i citati strumenti tracciabili.
È bene ricordare che, per artisti e professionisti, rientrano tra le spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’attività (art. 54-septies comma 2 del TUIR).
I nuovi obblighi di tracciabilità si applicherebbero anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
Al riguardo, bisogna però ricordare che dal 2022, indipendentemente dall’organizzazione della quale si avvalgono, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 1 comma 8 della L. 234/2021), mentre resta assoggettato ad IRAP l’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui all’art. 5 comma 3 lett. c) del TUIR (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 18 febbraio 2022 n. 4, § 3).
In ambito IRAP, quindi, la modifica che il DL intende introdurre interesserebbe solo le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sostenute da:
- società semplici esercenti attività di lavoro autonomo;
- associazioni tra professionisti;
- studi associati.
Non essendo qualificabili di rappresentanza, dovrebbero restare comunque escluse dai nuovi obblighi di tracciabilità:
- sia le spese di pubblicità;
- sia le spese di sponsorizzazione.
Si ricorda che, secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13 luglio 2009 n. 34 (§ 1), ai fini del reddito di lavoro autonomo professionale la qualificazione delle spese di rappresentanza va mutuata dal reddito d’impresa.
In proposito, l’art. 1 comma 1 del DM 19 novembre 2008 definisce spese di rappresentanza inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi:
- a titolo gratuito;
- effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
Il medesimo DM riporta poi un elenco esemplificativo sia di oneri qualificabili come spese di rappresentanza, sia di oneri che, invece, non sono qualificabili come tali.
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