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Rivalutati gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico dal 1° luglio 2025

/ REDAZIONE

Mercoledì, 16 luglio 2025

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Con il DM 20 giugno 2025 n. 85, pubblicato ieri nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro, sono stati rivalutati, con decorrenza dal 1° luglio 2025, nella misura di 0,8% gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico come previsto nella delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell’INAIL 26 marzo 2025 n. 43.

In applicazione dell’art. 1 comma 303 della L. 208/2015, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’INAIL ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 38/2000 sono infatti rivalutati, con decreto del Ministro del Lavoro, su proposta del Presidente dell’INAIL, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.

Nelle premesse del DM 85/2025 si rileva come nella relazione del Direttore generale dell’INAIL e del Direttore centrale rapporto assicurativo del 17 marzo 2025 sia riportato che “il relativo indice di variazione tra il 2023 e il 2024 (media annua) è pari al 0,8%”; pertanto, il coefficiente di rivalutazione da applicare dal 1° luglio 2025 agli indennizzi dovuti dall’INAIL è pari a 1,008.
Nell’indicata relazione si è poi precisato che “tale indice va applicato agli importi delle prestazioni economiche per danno biologico, più precisamente agli indennizzi in capitale dovuti dall’Inail, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita relativi alla quota che ristora il danno biologico, fissati con decreto ministeriale 16 luglio 2024, n. 119, che ha rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2024, i predetti importi”.

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