Da definire l’adeguata esperienza per l’iscrizione all’elenco dei gestori della crisi
È necessario individuare la perimetrazione in relazione sia all’adeguatezza, sia al periodo di svolgimento dell’incarico
La valutazione dell’obbligo formativo per l’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi di impresa contiene alcuni elementi di incertezza su cui pare opportuno innestare qualche ulteriore considerazione, anche in chiave operativa.
La norma recata dall’art. 356 del DLgs. 14/2019 (CCII), come riformata dal DLgs. 136/2024, contiene un’importante semplificazione in ordine al requisito esperienziale, sollevando i professionisti iscritti agli ordini dall’obbligo di certificazione del tirocinio semestrale.
Il comma 2 del citato articolo stabilisce, infatti, che “Possono ottenere l’iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’articolo 4, comma 5, lett. b), c) e d) del D.M. del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, non si applicano le lettere c) e d) dell’articolo 4, comma 5, del predetto decreto n. 202 del 2014 e la durata dei corsi di cui alla lettera b), del medesimo decreto è di quaranta ore. Per l’iscrizione è altresì necessaria un’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata non oltre l’ultimo quinquennio svolgendo attività professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all’elenco”.
Il previsto esonero dalla certificazione dell’onere del tirocinio si trasforma, dunque, in un mero adempimento di autocertificazione in ordine a una non meglio precisata “adeguata esperienza” i cui confini, anche in termini temporali, meritano un ulteriore approfondimento, dovendo in particolare definire la perimetrazione sia in ordine all’adeguatezza, sia in relazione al periodo di svolgimento dell’incarico, anche in collaborazione con terzi professionisti.
La domanda non ha trovato, al momento, un’adeguata risposta. Il P.O. n. 14 del 21 febbraio 2025, nel rispondere a un interpello di un avvocato che chiedeva se fosse possibile certificare un tirocinio da parte di un dottore commercialista, si è limitato a chiarire che ai fini dell’iscrizione all’elenco non vi è alcun obbligo di tirocinio semestrale per i professionisti iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, senza con ciò entrare nel merito della possibilità di autocertificare la collaborazione del legale presso un commercialista.
Provando a trovare riferimenti utili nella Relazione illustrativa al DLgs. 136/2024, si scorge solo il dies a quo a partire dal quale indagare e certificare, a ritroso nei precedenti cinque anni, lo svolgimento dell’incarico, che è individuato nel momento in cui viene depositata la domanda di iscrizione. Il preciso richiamo alla collaborazione con “professionisti iscritti all’elenco” riduce, tuttavia, necessariamente, quantomeno per l’esperienza maturata presso terzi, il periodo di applicazione al 1° aprile 2023 (data di formazione del primo Albo dei gestori delle crisi di impresa). Quanto, poi, detta formazione debba durare per sostenere il canone di “adeguatezza” è questione difficile da risolvere, potendo essere, al momento, rimessa alla sensibilità del professionista che autocertifica, nella consapevolezza delle proprie responsabilità (ricordando che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”).
Si tratta, allora, di cercare di riempire di contenuti una disposizione evidentemente laconica, partendo comunque dalla considerazione che essa rappresenta una facilitazione rispetto alla più stringente norma che imponeva lo svolgimento di un tirocinio semestrale, il quale era “apparso problematico e non utile in considerazione della provenienza ordinistica del richiedente” (cfr. Relazione illustrativa al DLgs. 136/2024). Sicché pare che il legislatore abbia, da un canto, voluto dare maggior dignità al professionista iscritto negli Albi, riconoscendo una sua particolare competenza proprio perché facente parte di un organismo ordinistico, salvo poi avvertire una esigenza “di garantire un livello di professionalità acquisita di fatto dal singolo iscritto”, da comprovare con lo svolgimento di quella specifica attività professionale.
Se, allora, il tirocinio per un periodo di sei mesi era apparso sovrabbondante e “non utile”, pare legittimo pensare che all’elenco si possa aspirare anche con maturando un’attività specifica svolta per un periodo di minore durata, ad esempio trimestrale, e anche riferita a un solo incarico. Diversamente la facilitazione immaginata si tradurrebbe in un “ritorno al passato”, essendo più semplice ricorrere alla certificazione del tirocinio semestrale svolto che, almeno astrattamente, non sembrerebbe escluso dalla documentazione che l’iscritto agli Albi potrebbe comunque esibire, tradendo di fatto lo spirito della norma correttiva.
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