Sismabonus acquisti anche sui box auto ma solo se destinati ad attività produttiva
Per beneficiare della detrazione IRPEF/IRES ex art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013 le unità devono essere a destinazione abitativa o produttiva
Gli acquisti di unità immobiliari accatastate in categoria C/6, da parte di acquirenti non esercenti attività d’impresa, che li comprano per destinarli a deposito di beni e/o rimessaggio di veicoli di proprietà o disponibilità del proprietario acquirente dell’unità immobiliare medesima (o per destinarli a locazione a terzi, nell’ambito di un’attività di pura gestione immobiliare), non possono beneficiare della detrazione IRPEF/IRES “sismabonus acquisti”, di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 (nemmeno quando l’unità immobiliare acquisita non è pertinenziale ad altra unità principale), perché in tali casi l’acquisto non ha per oggetto né unità immobiliari a destinazione abitativa, né unità immobiliari a destinazione produttiva.
Quando però ad acquistare le unità immobiliari accatastate in categoria C/6 sono acquirenti che esercitano attività d’impresa e che acquistano tali unità per destinarle, con organizzazione di mezzi e addetti, ad attività commerciale di servizio di sosta breve e sosta lunga, con annessi servizi di ritiro, parcheggio, riconsegna e guardiania (c.d. “attività di car valet e easy box”), la destinazione effettiva di queste unità immobiliari è ad attività produttiva e, poiché la destinazione effettiva prevale sulla destinazione meramente catastale, ciò rende gli acquisti agevolabili ai fini della detrazione IRPEF/IRES “sismabonus acquisti”, in presenza di tutti gli altri requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.
Questo impianto interpretativo appare coerente non solo alla lettera e alla ratio della norma agevolativa, ma anche alla prassi ufficiale e ufficiosa dell’Agenzia delle Entrate, se si mettono in fila:
- i chiarimenti di natura sistematica resi dalla circolare 18 settembre 2013 n. 29 (§ 2.2), in relazione alla disciplina dell’art. 16 del DL 63/2013;
- la risposta a interpello (pubblicata) 29 febbraio 2024 n. 56;
- la risposta a interpello (non pubblicata) n. 956-577/2024, rilasciata in data 23 maggio 2024 (data successiva a quella di pubblicazione della già richiamata risposta a interpello n. 56/2024) dalla Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese della Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/2013 (§ 2.2), nel ribadire che la norma prevede l’applicazione dell’agevolazione sia con riguardo agli acquisti di unità immobiliari a destinazione abitativa, sia con riguardo agli acquisti di unità immobiliari a destinazione produttiva, ha precisato che:
- rientrano tra quelle a destinazione produttiva tutte “le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali”;
- al fine di individuare la destinazione dell’unità immobiliare acquisita, rileva esclusivamente la destinazione effettiva, mentre “non rileva [...] la categoria catastale dell’unità immobiliare, non sussistendo alcun vincolo al riguardo”.
La risposta a interpello (pubblicata) n. 56/2024, relativa allo specifico caso di acquisto di una unità immobiliare accatastata in categoria C/6 da parte di una persona fisica non esercente attività d’impresa, ha affermato che, anche se l’unità non risulta pertinenziale ad altra “principale”, l’acquisto non può comunque essere agevolato con il “sismabonus acquisti”, perché “un’unità immobiliare adibita a box non ha autonomamente nessuna delle due predette destinazioni d’uso (abitazione” e “attività produttiva”)”.
La risposta a interpello (non pubblicata) 23 maggio 2024 n. 956-577/2024, relativa allo specifico caso di acquisto di una pluralità di unità immobiliari accatastate in C/6 da parte di una società commerciale, che le acquista per destinarle a “autorimesse e parcheggi per sosta lunga e di breve durata o temporanea con servizi di custodia e sorveglianza ed altri servizi inerenti procedendo all’assunzione di personale dipendente per lo svolgimento del servizio”, correttamente, non ha negato la possibilità di beneficiare del “sismabonus acquisti” (richiamando il precedente di prassi della risposta a interpello n. 56/2024), bensì ha ribadito che, quando gli immobili sono acquisiti da una società commerciale che li destina ad attività produttiva, il “sismabonus acquisti” può spettare, fermo restando che “spetta al contribuente valutare in concreto la sussistenza di tutti i presupposti richiesti ai fini della fruizione del sismabonus acquisti”.
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