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Sismabonus acquisti anche sui box auto ma solo se destinati ad attività produttiva

Per beneficiare della detrazione IRPEF/IRES ex art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013 le unità devono essere a destinazione abitativa o produttiva

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Martedì, 5 agosto 2025

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Gli acquisti di unità immobiliari accatastate in categoria C/6, da parte di acquirenti non esercenti attività d’impresa, che li comprano per destinarli a deposito di beni e/o rimessaggio di veicoli di proprietà o disponibilità del proprietario acquirente dell’unità immobiliare medesima (o per destinarli a locazione a terzi, nell’ambito di un’attività di pura gestione immobiliare), non possono beneficiare della detrazione IRPEF/IRES “sismabonus acquisti”, di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 (nemmeno quando l’unità immobiliare acquisita non è pertinenziale ad altra unità principale), perché in tali casi l’acquisto non ha per oggetto né unità immobiliari a destinazione abitativa, né unità immobiliari a destinazione produttiva.

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