La chiusura del locale stoppa la sanzione pecuniaria
La Corte Ue boccia tale sanzione della legislazione bulgara se è stata già irrogata la sanzione accessoria relativa all’apposizione dei sigilli al locale
Il diritto comunitario osta a una normativa nazionale che prevede sia inflitta una sanzione pecuniaria al soggetto passivo che non abbia emesso giustificativi di cassa relativi a vendite realizzate, se tale infrazione ha già dato luogo a una sanzione accessoria relativa all’apposizione dei sigilli al locale commerciale.
Questo è il principio espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 3 luglio 2025 relativa alla causa C-733/23, che riguarda un contribuente bulgaro, ma potrebbe avere riflessi anche sulla normativa nazionale.
Rammentiamo infatti che, per i soggetti passivi tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 IVA, l’omissione, la tardiva o infedele memorizzazione e/o trasmissione telematica dei corrispettivi è sanzionata in misura pari al 70% per ciascuna operazione commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso.
Per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024, la sanzione è pari al 90% per ciascuna operazione. Ciò è previsto dall’art. 6 comma 2-bis del DLgs. 471/97 modificato dal DLgs. 87/2024.
La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, non può essere inferiore a 300 euro; per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024, invece, il minimo è di 500 euro per operazione (art. 6 comma 4 del DLgs. 471/97, così come modificato dal DLgs. 87/2024).
Se non c’è stato riflesso sulla liquidazione viene irrogata una sanzione pari a 100 euro per trasmissione (art. 11 comma 2-quinquies del DLgs. 471/97).
Si aggiunge che, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del DLgs. 471/97, viene irrogata anche la sanzione accessoria della chiusura dei locali.
Infatti, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni a un mese.
Tornando alla pronuncia della Corte Ue, questa al punto 45 ha stabilito che “l’articolo 325 TFUE, l’articolo 273 della direttiva IVA e l’articolo 50 della Carta devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede sia inflitta una sanzione pecuniaria al soggetto passivo che non abbia emesso giustificativi di cassa relativi a vendite realizzate, qualora tale infrazione abbia già dato luogo all’imposizione di una misura amministrativa coercitiva di apposizione dei sigilli al locale commerciale in cui è stata commessa, accompagnata da un divieto di accesso allo stesso”.
In altri termini, se viene irrogata la sanzione accessoria non si può anche prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria.
Detta pronuncia potrebbe potenzialmente avere effetto anche a livello nazionale, in quanto le violazioni sulla trasmissione telematica dei corrispettivi italiane hanno una certa similitudine con le sanzioni bulgare.
Vero è che la legislazione italiana pare più garantista in quanto, ai fini della sanzione accessoria, vengono richieste quattro violazioni nel corso di un quinquennio; invece, la legge bulgara pare applichi la misura coercitiva dell’apposizione di sigilli al locale commerciale per un periodo fino a 30 giorni anche a chi omette l’emissione di un solo giustificativo di vendita.
Però, considerato che nel sistema nazionale sussiste sia la sanzione pecuniaria, sia quella accessoria, il contribuente che sia stato raggiunto da entrambe le sanzioni irrogate mediante atti distinti potrebbe nel giudizio avverso l’atto di irrogazione della sanzione pecuniaria invocare la sentenza europea al fine di sollevarne l’illegittimità.
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