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La confisca prevale sul fallimento solo in caso di conflitto

/ REDAZIONE

Martedì, 5 agosto 2025

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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 28138/2025, in relazione alle indicazioni contenute negli artt. 63 commi 4 e 6 del DLgs. 159/2011 e 104-bis disp. att. c.p.p., ha stabilito che, nel caso in cui sugli stessi beni venga a cadere prima il sequestro e poi il fallimento, a prevalere sarà il sequestro e la successiva confisca.
Pertanto, nell’ipotesi di incapienza del patrimonio del soggetto dichiarato fallito a sopportare la confisca per equivalente e a soddisfare i crediti concorsuali, la prima è destinata a prevalere.
Tuttavia, la prevalenza della confisca per equivalente sul fallimento opera solo in caso di conflitto tra l’una e l’altro, ossia nella ipotesi in cui i beni del soggetto colpito dalla confisca non siano in grado di coprire l’importo stabilito dal provvedimento che ha disposto la confisca per equivalente e al contempo di soddisfare le ragioni dei creditori concorsuali.

Nel caso in cui, invece, il patrimonio del soggetto colpito dalla confisca sia capiente, non ne discende che, laddove la confisca possa attingere sia i beni personali del condannato, sia i beni di una società dichiarata fallita di cui lo stesso sia titolare, essa debba innanzitutto colpire i beni della società dichiarata fallita, poiché nessuna disposizione prevede tale meccanismo, essendo sufficiente che il valore di quanto confiscato non superi l’importo fissato nel provvedimento che ha disposto la confisca per equivalente; e comunque siffatta interpretazione non può accogliersi perché determinerebbe un ingiustificato sacrificio delle ragioni dei creditori concorsuali.

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