Esenzione IVA solo se la certificazione è collegata all’attività formativa
Non sono esenti da IVA (ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 20 del DPR 633/72) le certificazioni di competenza digitale rilasciate da un ente accreditato se non sono collegate a un percorso formativo. È questo, in estrema sintesi, il chiarimento contenuto nella risposta a interpello n. 201, pubblicata ieri, 5 agosto, dall’Agenzia delle Entrate.
L’Amministrazione finanziaria, richiamando la propria precedente prassi (circ. n. 22/2008), ricorda che per poter beneficiare dell’esenzione è necessario che le prestazioni:
- siano rese da “istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni” (requisito soggettivo);
- rivestano “natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale” (requisito oggettivo).
Con riferimento al requisito soggettivo, è stato chiarito (ris. Agenzia delle Entrate 3 agosto 2021 n. 52) che il riferimento agli “istituti e scuole”, avendo valore descrittivo, non costituisce un’indicazione tassativa e che l’agevolazione opera anche nel caso in cui il riconoscimento di tali enti venga effettuato “da un’Amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica”.
Inoltre, tale riconoscimento può ritenersi soddisfatto anche in caso di finanziamento del progetto didattico o formativo da parte dell’ente pubblico, posto che detto finanziamento costituisce un “riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere”.
Ciò premesso, per il solo fatto che un ente sia accreditato, non sono “automaticamente” ritenute esenti tutte le attività formative dallo stesso effettuate (risposta a interpello n. 487/2021). Il riconoscimento deve, infatti, riguardare specificamente il corso che l’ente intende organizzare (ris. n. 52/2021).
Nel caso oggetto di interpello, l’istante, pur essendo “accreditato”, non rilascia le certificazioni a seguito di un percorso formativo. Mancando il requisito oggettivo, non è quindi consentita l’applicazione dell’esenzione IVA.
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