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FISCO

Niente requisiti reddituali per la qualifica di IAP nei primi cinque anni

In base alla novità del Ddl. con semplificazioni per le imprese, in tale periodo andrebbero soddisfatti gli altri due requisiti ex art. 1 del DLgs. 99/2004

/ Arianna ZENI

Giovedì, 7 agosto 2025

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Nel Ddl. approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto, recante misure di semplificazione per le imprese, sono previste novità per la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).

Tale qualifica rileva al fine di beneficiare di alcune agevolazioni: l’art. 1 comma 4 del DLgs. 99/2004 stabilisce, infatti, che all’imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto (oltre che, tra la altre, agevolazioni in materia di IMU e di redditi fondiari).

I requisiti per poter assumere la qualifica di IAP sono definiti dall’art. 1 comma 1 del citato DLgs. 99/2004, il quale dispone che sia a tal fine necessario:
- essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali;
- dedicare alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo (25% per l’imprenditore che opera nelle zone svantaggiate di cui all’art. 17 del regolamento Ce n. 1257/1999);
- che i ricavi derivanti dalle attività agricole siano almeno il 50% del reddito globale da lavoro (25% per l’imprenditore che opera nelle zone svantaggiate di cui all’art. 17 del regolamento Ce n. 1257/1999).

Requisito del reddito dal sesto anno dall’istanza di riconoscimento

Con la modifica che il Ddl. intende introdurre all’art. 1 del DLgs. 99/2004, per i primi cinque anni dalla presentazione dell’istanza di riconoscimento della qualifica di imprenditore professionale (IAP), non sarebbero richiesti i requisiti reddituali concernenti il limite dei ricavi derivanti dalle attività agricole.
Il nuovo comma 1-bis stabilirebbe, infatti, che “Per i primi cinque anni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 5-ter, ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, non sono richiesti i requisiti di reddito da attività agricole previsti dal comma 1”.

Per il riconoscimento della qualifica di IAP, quindi, ove venisse definitivamente approvata la norma in commento, devono essere soddisfatti gli altri due requisiti richiesti dall’art. 1 del DLgs. 99/2004 (possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali ed esercizio delle attività agricole per almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo), mentre a partire dal sesto anno dall’istanza deve essere soddisfatto anche il requisito reddituale (ricavi dalle attività agricole di almeno il 50% del reddito globale da lavoro).

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