Il diritto alla costituzione della rendita vitalizia si prescrive in sequenza
Opportuno differenziare la decorrenza dell’esordio del termine di prescrizione in base al soggetto che agisce per la costituzione della rendita
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 22802 depositata ieri, 7 agosto 2025, si sono pronunciate sulla questione riguardante la corretta interpretazione dell’art. 13 della L. 1338/62 in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia per mancato versamento dei contributi da parte del datore.
Nell’ordinanza di rimessione era stato evidenziato come possa ormai considerarsi assurto a diritto vivente il principio secondo il quale esigenze di certezza del diritto imporrebbero di ritenere che il lavoratore possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita vitalizia di cui al citato art. 13 entro il termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dalla maturazione della prescrizione del diritto al recupero dei contributi da parte dell’INPS.
I giudici remittenti avevano però ritenuto che questo orientamento avrebbe potuto essere oggetto di rimeditazione, propendendo per la decorrenza del termine di prescrizione dalla data in cui matura il danno ex art. 2116 comma 2 c.c. Tale norma, si ricorda, stabilisce che nei casi in cui le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.
In tale contesto si è inserita la novità normativa introdotta dalla L. 203/2024 (c.d. “collegato lavoro”), in vigore dal 12 gennaio 2025. L’art. 30 di tale legge ha infatti aggiunto il comma 7 all’art. 13 della L. 1338/62, secondo cui, decorso il termine di prescrizione per l’esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma dell’art. 13 – quindi, una volta prescritto sia il diritto del datore di lavoro di costituire presso l’INPS la rendita vitalizia, sia l’omologo diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro – il lavoratore può chiedere all’Istituto la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, fermo restando l’onere di provare l’effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro e la misura della retribuzione corrisposta (si veda “Non soggetto a prescrizione il nuovo diritto di chiedere la rendita vitalizia” del 26 febbraio 2025).
Le Sezioni Unite con la sentenza di ieri hanno, da un lato, confermato la prescrittibilità dell’azione in esame e, dall’altro, chiarito da quale momento il relativo termine inizia a decorrere, evidenziando l’opportunità di differenziare la decorrenza dell’esordio del termine di prescrizione in base al soggetto che agisce per la costituzione della rendita (quindi il caso in cui agisca il datore di lavoro da quello in cui agisca invece il lavoratore).
Nella pronuncia si evidenzia che appare più coerente con il sistema di tutele predisposto dalla L. 1338/62, come modificata dall’art. 30 della L. 203/2024 nei termini sopra indicati, ritenere che il diritto del lavoratore ad agire in luogo del datore di lavoro ai fini della costituzione della rendita vitalizia non possa cominciare a prescriversi prima che sia venuto meno il diritto del datore di lavoro di provvedervi.
Dunque, dalla prescrizione dei contributi decorre il termine di 10 anni per l’esercizio dell’azione per la costituzione della rendita in favore del lavoratore da parte del datore di lavoro e, una volta decorso tale termine, inizia a decorrere la prescrizione dell’azione da parte del lavoratore ai sensi dell’art. 13 comma 5. Rimane comunque salvo quanto previsto dal nuovo comma 7 dell’art. 13: quindi, in caso di inerzia, qualora si prescriva anche il diritto del lavoratore a domandare la costituzione della rendita in sostituzione del datore di lavoro versando la riserva e chiedendo il risarcimento, resta salva la facoltà di chiederne la costituzione con totale onere a suo carico.
Si riporta quindi il principio di diritto enunciato, secondo il quale “ai fini dell’esercizio della facoltà di chiedere all’INPS la costituzione della rendita vitalizia riversibile disciplinata dall’art. 13 comma 1 della L. 1338/62 il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dalla intervenuta prescrizione dei contributi; la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell’art. 13 comma 5 della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L. 1338/62”.
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