Nuovo modello per comunicare le opzioni su spese superbonus 2025 dall’8 settembre
La comunicazione va trasmessa entro il termine del 16 marzo 2026, senza possibilità di aderire alla remissione in bonis
Con il provv. n. 321370 pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, unitamente alle relative istruzioni, per trasmettere la comunicazione di opzione per il c.d. “sconto sul corrispettivo” e la cessione del credito relativo alla detrazione spettante, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute nel 2025 che danno diritto al superbonus, di cui al precedente art. 119.
Per le spese sostenute nel 2025, infatti, le opzioni possono essere esercitate soltanto se riguardano interventi per i quali si beneficia del superbonus e soltanto se si può derogare al c.d. “blocco delle cessioni”, introdotto a partire dal 17 febbraio 2023 dall’art. 2 comma 1 del DL 11/2023 e da altre norme che hanno via via limitato le possibilità di aderire alle opzioni (artt. artt. 2 e 3 del DL 212/2023 e art. 1 del DL 39/2024).
Il nuovo modello di comunicazione potrà essere utilizzato a partire dall’8 settembre 2025, ma rimangono comunque valide le comunicazioni inviate fino al 7 settembre utilizzando la precedente versione del modello (che era stato approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873 e successivamente modificato dal provv. 10 giugno 2022 n. 202205).
Anche per le spese sostenute nel 2025 che beneficiano del superbonus la comunicazione di opzione dovrà essere trasmessa entro il termine del 16 marzo 2026, tenendo ben presente che non ci sarà possibilità di aderire alla “remissione in bonis”, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 per effetto dell’art. 2 comma 1 del DL 39/2024.
Il mancato invio delle comunicazioni di opzioni nei termini e con le modalità previste dal provvedimento attuativo, peraltro, rende le opzioni e le cessioni inefficaci nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Di conseguenza, successivamente al 16 marzo 2026:
- non è più possibile avvalersi della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2025;
- non è più possibile avvalersi della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 per correggere gli errori sostanziali commessi nella comunicazione presentata entro il termine del 16 marzo 2026 (contrariamente alle indicazioni fornite nella circ. Agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022 n. 33, § 5.4, che in relazione a questi aspetti sono superate).
Unica eccezione al termine del 16 marzo 2026 riguarda le comunicazioni di opzione trasmesse nel mese di marzo che possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile 2026 (le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data).
Giova infatti ricordare che la comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente (diversamente, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti).
Il provvedimento 7 agosto 2025 n. 321370 riepiloga sostanzialmente le modalità di comunicazione delle cessioni dei crediti successive alla prima opzione e di utilizzo in compensazione dei medesimi crediti mediante il modello F24, anche derivanti dalle opzioni esercitate per le spese sostenute negli anni fino al 2024, che sono già contenute in precedenti provvedimenti attuativi, eliminando quelle che non sono più attuali.
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