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La Convenzione contro le doppie imposizioni resta valida per i dividendi in uscita verso la Russia

/ REDAZIONE

Venerdì, 8 agosto 2025

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Nella risposta a interpello n. 206, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il trattamento fiscale dei dividendi erogati da una società residente in Italia in favore della sua controllante residente fiscalmente nella Federazione Russa.

La società istante ha richiesto un chiarimento circa l’aliquota della ritenuta da applicare, ovvero se dovesse essere quella ordinaria del 26%, di cui all’art. 27 comma 3 del DPR 600/73, oppure quella convenzionale del 5% (ricorrendo i presupposti per la sua applicazione, ovvero, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con il Governo della Federazione Russa, una partecipazione superiore al 10% del capitale della società erogante, di valore superiore a 100.000 dollari statunitensi).

Il dubbio era legittimato dal fatto che un decreto del Presidente della Federazione Russa dell’8 agosto 2023 ha sospeso l’efficacia di alcune disposizioni di ben 38 Convenzioni, tra cui quella stipulata con l’Italia, a causa di azioni ostili intraprese nei propri confronti.

L’Agenzia delle Entrate, concordando con la soluzione proposta dalla società istante, ha concluso che la ritenuta da applicare ai dividendi che devono essere corrisposti dalla società residente in Italia a quella residente nella Federazione russa è quella convenzionale del 5%. Ciò perché la Federazione russa ha sospeso alcuni articoli della Convenzione, ma non quello sull’eliminazione delle doppie imposizioni, e soprattutto perché non è mai stata avviata la procedura di denuncia del Trattato che la Convenzione stessa prevede ai fini della cessazione dei suoi effetti.

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