Nel reddito agrario le coltivazioni realizzate con sistemi evoluti in fabbricati
Dall’Agenzia chiarimenti sui vegetali prodotti con tali sistemi all’interno di immobili censiti al catasto fabbricati e sulle cessioni dei crediti di carbonio
Con la circ. n. 12 di ieri, 8 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle disposizioni introdotte dagli artt. 1 e 2 del DLgs. 192/2024 (DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES) in materia di redditi agrari, con i quali sono state attuate le disposizioni previste dall’art. 5 comma 1 lett. b) della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale).
Anzitutto, sostituendo il comma 1 dell’art. 32 del TUIR viene allineata la disciplina fiscale a quella civilistica dell’art. 2135 c.c., che considera attività agricole quelle che “utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine” (senza alcun vincolo alle “potenzialità del terreno”).
Anche sul piano fiscale, pertanto, il collegamento con ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41