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Attività d’impresa agricola incompatibile se esercitata con la qualifica di IAP

/ REDAZIONE

Sabato, 9 agosto 2025

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Con il Pronto Ordini n. 64/2025, il CNDCEC ha esaminato la questione dell’incompatibilità dell’imprenditore agricolo, in risposta al quesito sul caso di un iscritto che, con la stessa partita IVA utilizzata per l’attività professionale, consistente in alcune consulenze aziendali, gestisce un bene patrimoniale di famiglia come titolare di un’attività agricola (ditta individuale) regolarmente iscritta alla Camera di Commercio. Con lo svolgimento di tale attività, l’iscritto ha incrementato il proprio fatturato, dovendo altresì negli anni acquisire qualifiche, certificati e autorizzazioni sanitarie necessarie e funzionali alla gestione della produzione e della relativa commercializzazione del prodotto finito.

Il Consiglio nazionale ricorda che l’art. 4 comma 1 lett. c) del DLgs. 139/2005 stabilisce che l’esercizio della professione è incompatibile, tra l’altro, con l’esercizio di attività di impresa commerciale, in nome proprio o altrui.

L’esercizio di impresa agricola, disciplinato dall’art. 2135 c.c., è oggetto di specifica attenzione nelle Note interpretative del CNDCEC, ove si evidenzia che l’art. 1 del DLgs. 99/2004 ha ulteriormente definito imprenditore agricolo professionale (IAP) il soggetto che, in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate, dedica alle attività agricole indicate dall’art. 2135 c.c. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro.

L’esercizio di attività di impresa agricola è consentito laddove tale attività si configuri come mero godimento, ovvero meramente conservativa del fondo agricolo, come avviene per esempio nell’ipotesi in cui i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per poter contribuire alle spese di manutenzione e conservazione del fondo agricolo. L’incompatibilità si rileva, invece, se la vendita dei prodotti agricoli, per quantità e fatturato, configura non già il recupero delle spese di manutenzione e conservazione del fondo, ma attività di impresa.

Pertanto, secondo il CNDCEC non si ravvisa una condizione di incompatibilità se l’iscritto esercita, in qualità di coltivatore diretto, l’attività di impresa agricola solo con funzioni di mero godimento o meramente conservativa del fondo agricolo, anche in presenza di un crescente rilievo economico dell’impresa agricola, mentre l’esercizio di attività d’impresa agricola è ritenuto incompatibile con l’esercizio dell’attività professionale laddove l’iscritto rivesta la qualifica di IAP.

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