Se il primo accertamento è parziale non servono i sopravvenuti nuovi elementi
Dalla Cassazione un po’ di confusione tra accertamento parziale e integrativo
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 22825 dello scorso 7 agosto, ha ribadito alcuni principi in tema di accertamento integrativo, dai quali emerge tuttavia una certa confusione tra accertamento integrativo e accertamento parziale.
Rammentiamo che il DLgs. 219/2023 ha sì introdotto l’art. 9-bis nella L. 212/2000 enunciando, una volta per tutte, il principio di unicità dell’accertamento, ma ha nel contempo fatto salvi gli istituti dell’accertamento parziale e dell’accertamento integrativo.
Come si vedrà, quindi, l’eccezione sorpassa la regola con buona pace del principio di unicità dell’accertamento.
Premesso tanto, i giudici confermano che sono nuovi elementi, tali da legittimare l’accertamento integrativo, “anche i dati conosciuti da un ufficio ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41