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Mercoledì, 3 settembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Trattamento integrativo speciale nel turismo per le prestazioni fino a fine mese

Niente importo aggiuntivo per le retribuzioni riferite a prestazioni svolte dal 1° ottobre 2025

/ Daniele SILVESTRO

Mercoledì, 3 settembre 2025

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L’art. 1 commi 395-398 della L. 207/2024 ha previsto anche per alcuni mesi del 2025 il trattamento integrativo speciale per le prestazioni di lavoro notturno e straordinario, effettuate nei giorni festivi, per i lavoratori del settore del turismo.

L’obiettivo è quello di garantire la stabilità occupazionale e sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale attraverso il riconoscimento di un importo aggiuntivo alla retribuzione del lavoratore.
Si ricorda che il trattamento integrativo speciale consiste in una somma aggiuntiva, riconosciuta dal sostituto d’imposta al lavoratore, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.

L’importo riconosciuto a titolo di trattamento integrativo speciale non concorre alla formazione del reddito.
Tale somma non è riconoscibile alla generalità dei lavoratori, ma solo a quelli del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5 della L. 287/91, nonché ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali.

Per poter accedere alla misura, il lavoratore deve inoltre essere titolare di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a 40.000 euro.
Come affermato dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 4/2025 (che conferma le indicazioni fornite negli scorsi anni), nella verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2024, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande. Trova inoltre applicazione il principio di cassa allargato e pertanto si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono.

Come accennato, è il datore di lavoro (in qualità di sostituto d’imposta) che deve riconosce il trattamento integrativo speciale. L’erogazione è subordinata alla presentazione della richiesta del lavoratore, con la quale lo stesso è tenuto ad attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2024 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

Il trattamento è previsto per le prestazioni collocate nel periodo compreso dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025. In sostanza, le prestazioni svolte dal prossimo 1° ottobre 2025 non possono beneficiare del trattamento integrativo speciale.

Tuttavia, la data del 30 settembre 2025 rappresenta la data ultima a cui devono riferirsi le prestazioni di lavoro che danno diritto all’accesso alla misura agevolativa. L’erogazione dell’importo potrà avvenire anche successivamente al 30 settembre 2025 ma comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Il datore di lavoro potrà recuperare l’importo riconosciuto a tale titolo mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97. Il recupero in compensazione orizzontale del trattamento erogato al lavoratore deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. A tal fine occorre utilizzare, anche per il 2025, il codice tributo “1702” (cfr. ris. n. 8/2025).

Le somme erogate dovranno poi essere riportate all’interno della Certificazione Unica; nel caso delle somme erogate nel 2025, la CU sarà quella del 2026 (periodo d’imposta 2025).

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