Possibile la richiesta di ulteriori documenti oltre la fattura come prova dei servizi ricevuti
Con la sentenza relativa alla causa C-726/23, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato alcuni principi rilevanti in tema di IVA.
Sotto il primo profilo, la Corte si è occupata della determinazione del corrispettivo, se sono adottati i metodi, approvati dall’OCSE, che sono applicabili ai prezzi di trasferimento.
Nel caso di specie, infatti, una società fatturava un importo nei confronti di una seconda società, appartenente al medesimo gruppo, al fine di aggiustare il margine di utile operativo di quest’ultima secondo il metodo del margine netto della transazione, in conformità alle linee guida dell’OCSE. Si poneva il dubbio che le “fatture di perequazione” non costituiscano uno strumento formale per aggiustare il margine di utile operativo della società alla quale sono indirizzate, senza che esista un qualsiasi nesso con una prestazione di servizi.
In mancanza di un servizio chiaramente individuale, l’aggiustamento del margine operativo si potrebbe considerare fuori dal campo di applicazione dell’IVA
Tuttavia, secondo la Corte di Giustizia, la remunerazione di servizi infragruppo, forniti da una società a un’altra (appartenente, come detto, allo stesso gruppo), calcolata in conformità a uno dei metodi raccomandati dalle linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento, costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e, a norma dell’art. 2 della direttiva 2006/112/Ce, rientra nell’ambito applicativo dell’IVA.
Sotto un altro profilo, la Corte Ue ha esaminato la sussistenza del diritto alla detrazione dell’IVA, nel caso di specie, con riferimento ai servizi infragruppo forniti.
I giudici hanno riconosciuto la compatibilità con la direttiva 2006/112/Ce della richiesta al committente (soggetto passivo), da parte dell’Amministrazione finanziaria, di produrre ulteriori documenti oltre la fattura al fine di provare l’esistenza delle prestazioni di servizi ricevute nonché l’utilizzo nell’ambito di operazioni “a valle” che siano soggette a imposta. Tale richiesta, da parte dell’Amministrazione, è ammessa a condizione che le prove richieste siano “necessarie e proporzionate” per valutare il rispetto delle condizioni sostanziali che legittimano il diritto alla detrazione dell’imposta: spetta al giudice del rinvio valutare quest’ultima circostanza.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41