Presunzione di distribuzione di riserve per evitare la decadenza dall’IRES premiale
Secondo l’Agenzia, in caso di distribuzione, vanno utilizzate prima le riserve diverse da quelle alimentate dall’utile 2024 accantonato
Con riguardo alla causa di decadenza dall’IRES premiale legata alla distribuzione dell’utile, l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita nel corso di una videoconferenza tenutasi ieri, ha affermato che opera una presunzione nell’ordine di distribuzione delle riserve nel biennio di sorveglianza, con preventivo utilizzo delle riserve diverse da quelle alimentate dall’utile 2024 accantonato a riserva.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera a) del DM 8 agosto 2025, la decadenza opera ove la quota dell’utile 2024 accantonata ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. a) del DM (almeno l’80% dell’utile dell’esercizio), al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Per i soggetti “solari”, la distribuzione non deve quindi avvenire entro il 31 dicembre 2026.
La Relazione illustrativa al DM ha rilevato che, ai fini della causa di decadenza in esame, qualora l’accantonamento dell’utile relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 sia superiore alla soglia minima dell’80% (ad esempio, pari al 95%), il vincolo fiscale è comunque limitato all’80%, ossia alla quota minima da accantonare per l’accesso alla misura agevolativa (unitamente alle altre condizioni di accesso). Pertanto, eventuali distribuzioni di utili che riducono la quota dell’utile accantonato fino alla predetta soglia minima non determinano il verificarsi della causa di decadenza in esame.
Inoltre, la norma dispone che, al fine di monitorare l’ammontare complessivo delle riserve costituite o incrementate con gli utili accantonati sottoposti al vincolo fiscale, nonché quelli utilizzati a copertura perdite, gli importi vincolati e le loro eventuali variazioni devono essere distintamente indicati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi per ciascuna voce del patrimonio netto (art. 7 comma 2 lett. a) del DM 8 agosto 2025).
Posto quindi che la causa di decadenza opera se è distribuito l’utile 2024 accantonato al netto della quota utilizzata a copertura perdite, l’art. 7 comma 2 lett. b) del DM 8 agosto 2025 dispone che si considerano prioritariamente utilizzate a copertura perdite le riserve (o quote di esse) diverse da quelle costituite o incrementate con l’utile accantonato ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DM 8 agosto 2025.
Nessuna specifica regola viene invece prevista, come osservato nella domanda posta, in relazione all’ordine di distribuzione delle riserve nel medesimo periodo di sorveglianza.
È stato quindi chiesto se, nel caso di distribuzione di riserve formate in parte dall’80% dell’utile 2024 (oggetto di accantonamento ai sensi dell’art. 4) e in parte da utili di esercizi precedenti, l’importo vada, o meno, imputato preventivamente alla parte pregressa non soggetta a vincolo fiscale.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che nel caso di distribuzione delle riserve nel biennio di sorveglianza, operi una presunzione “fiscale” di preventivo utilizzo delle riserve diverse da quelle alimentate dall’utile 2024 accantonato a riserva.
Pertanto, l’importo distribuito dovrà essere imputato preventivamente alla parte di riserva pregressa e non soggetta a vincolo fiscale.
Si consideri, ad esempio, il caso riportato nella domanda, in base al quale si suppone che la riserva straordinaria al 31 dicembre 2024 sia pari a 1.000 e l’utile d’esercizio 2024 sia pari 300, di cui 60 distribuito e 240 (80%) accantonato alla riserva straordinaria ai sensi dell’art. 4 del DM (iscritto nel prospetto della dichiarazione dei redditi).
Nel caso in cui nel 2026 si distribuisca la riserva straordinaria per 800, non si verifica alcuna causa di decadenza.
In merito all’IRES premiale nel corso della videoconferenza, è intervenuto anche il Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, che ha annunciato possibili interventi migliorativi.
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