Imputazione temporale incerta per gli eredi del socio della snc
Si registrano posizioni non uniformi nell’ipotesi in cui l’importo della quota da liquidare sia oggetto di contenzioso
In caso di morte di un socio di una snc, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota del de cuius, salvo i casi previsti dall’art. 2284 c.c.
È però possibile che i soci superstiti e gli eredi non trovino un accordo sul valore della quota oggetto di liquidazione e si venga così ad instaurare un contenzioso.
Nell’ipotesi in cui la sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, disponga il pagamento di una certa somma agli eredi, occorre analizzare gli effetti fiscali in capo a questi ultimi.
Si ricorda che l’art. 17 comma 1 lett. l) del TUIR dispone che sono soggetti a tassazione separata, salvo opzione per la tassazione ordinaria, i redditi compresi nelle somme attribuite, ovvero nel valore normale dei beni assegnati, ai soci delle società indicate nell’art. 5 del TUIR (società semplici, snc, sas e soggetti equiparati) nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio. La tassazione separata si applica a condizione che sia intercorso un periodo di tempo superiore a cinque anni tra la costituzione della società e la morte del socio.
L’art. 20-bis del TUIR stabilisce che, ai fini della determinazione di tali redditi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 47 comma 7 del TUIR, indipendentemente dall’applicabilità della tassazione separata. I redditi sono quindi calcolati in base alla differenza tra le somme ricevute (o il valore normale dei beni assegnati) e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. In ogni caso, i redditi tassabili in capo agli eredi sono solo quelli che non hanno già formato oggetto di tassazione mediante imputazione pro quota al socio, come l’avviamento e i plusvalori in genere, le riserve in sospensione d’imposta, la parte di utile dell’esercizio formatasi dall’inizio del periodo d’imposta fino al verificarsi dell’evento che ha originato l’erogazione delle somme (cfr. ris. Agenzia Entrate n. 64/2008).
Secondo l’orientamento prevalente, i redditi conseguiti dagli eredi di cui agli artt. 17 comma 1 lett. l) e 20-bis del TUIR si qualificano come redditi di partecipazione e, in particolare, come redditi d’impresa (cfr. ris. Agenzia Entrate n. 64/2008).
Alla luce di questa classificazione, tali redditi sono tassati per competenza ai sensi dell’art. 109 del TUIR, nel periodo d’imposta in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota, che dovrebbe coincidere con quello in cui è avvenuta la morte del socio.
In caso di contenzioso sul valore della quota, nel periodo d’imposta in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota, gli eredi dovrebbero dichiarare, secondo la dottrina, solo la cifra che non è in contestazione.
Per quanto riguarda la restante parte, rimessa alla decisione di un giudice, i requisiti di “certezza” e di “determinabilità”, prescritti dall’art. 109 del TUIR ai fini dell’imputazione temporale dei componenti di reddito, saranno soddisfatti solo in un momento successivo. In particolare, “la certezza e l’entità esatta della somma che la società deve liquidare agli eredi del socio defunto si realizzano nel periodo di imposta in cui è stata depositata la Sentenza del Tribunale, adito per dirimere la controversia sorta fra le parti” (così la nota DRE Emilia Romagna n. 38696/2007, relativa alla deducibilità, in capo alla società, della somma spettante agli eredi del socio a seguito di una sentenza).
La nota è in linea con diversi precedenti di prassi (cfr. la consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 9/2020) e di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 11917/2025), sulla base dei quali i componenti reddituali relativi a controversie dovrebbero assumere rilevanza fiscale nell’esercizio in cui viene depositata la sentenza, indipendentemente dal grado di giudizio e dal passaggio in giudicato della sentenza.
In senso contrario, si segnala tuttavia la recente (e a quanto consta isolata) pronuncia della Cassazione n. 24485/2025, secondo la quale, nel caso oggetto della pronuncia, i componenti di reddito relativi ad una controversia sono diventati ragionevolmente certi solo in seguito alla sentenza di secondo grado (si veda “Competenza dei risarcimenti esclusa se la sentenza è impugnata” del 5 settembre 2025).
A rendere più aleatori gli effetti fiscali, in capo agli eredi, derivanti da un contenzioso sul valore della quota del de cuius, ci ha pensato anche la Cassazione penale n. 8743/2023. La pronuncia è relativa al reato di omessa dichiarazione contestato all’erede che, a chiusura del contenzioso instaurato per la liquidazione della quota del socio defunto, aveva trovato dopo molti anni un accordo transattivo con il socio superstite. Secondo la Corte, il reddito di cui agli artt. 17 comma 1 lett. l) e 20-bis del TUIR deve essere tassato in capo all’erede secondo il principio di cassa.
Questa conclusione, però, non convince. Nel presupposto che tale reddito sia un reddito d’impresa, esso deve essere tassato per competenza secondo le regole proprie di tale categoria reddituale. La tassazione per cassa potrebbe essere ammessa solo in presenza di un’espressa deroga legislativa al principio di competenza.
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