Non serve riaccatastare ai fini dell’agevolazione prima casa per immobili contigui
Le agevolazioni prima casa, di cui alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 trovano applicazione anche in caso di acquisto di più abitazioni contigue (nel caso di specie si trattava di due piani sovrastanti, nello stesso edificio, fisicamente uniti da una scala interna).
In tal caso, al fine dell’applicazione del beneficio, è necessario che, entro il termine triennale di decadenza, sia realizzata la materiale unificazione delle diverse unità, mentre non è indispensabile che, entro lo stesso termine, i contribuenti abbiano provveduto anche all’accatastamento dell’unica unità abitativa così realizzata.
Lo afferma la Cassazione nell’ordinanza n. 25866, depositata ieri.
La pronuncia in primo luogo conferma che l’agevolazione prima casa può riguardare anche gli acquisti di abitazioni contigue, e anche se realizzati in momenti diversi (non necessariamente contestuali).
In questo contesto, la Corte di Cassazione precisa che la fusione catastale delle unità immobiliari acquistate (in origine separatamente censite) costituisce un elemento:
- utile, sotto il profilo probatorio, in quanto consente di avvalorare l’accorpamento materiale delle unità;
- ma non necessario né sufficiente a dimostrarlo.
In pratica, la Suprema Corte chiarisce che il presupposto (ulteriore alle normali condizioni agevolative) a cui è subordinata l’applicazione del beneficio in caso di acquisto abitazioni contigue è costituito dall’unificazione materiale delle unità (al fine di realizzare l’unica abitazione del contribuente) e non dall’accatastamento, che, al più, può costituire un elemento che avvalora l’avvenuto accorpamento, ma non lo dimostra.
Infatti, la sola dichiarazione di variazione catastale potrebbe non essere sufficiente a provare l’unificazione strutturale e funzionale delle unità, elemento di prova che, invece, deve essere necessariamente fornito dal contribuente che richiede il beneficio.
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