Per le pensioni anticipate degli sportivi cumulo parziale col lavoro autonomo e occasionale
L’INPS riepiloga le principali regole previdenziali per i settori del professionismo e del dilettantismo
Con la circolare n. 127/2025, l’INPS ha fornito indicazioni sulle misure previdenziali previste dal DLgs. 36/2021, con cui sono state riordinate e riformate le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
Si ricorda che tale riforma ha superato la distinzione tra lavoratori sportivi professionisti e dilettanti, riconoscendo a questi ultimi maggiori tutele anche dal punto di vista previdenziale.
Infatti, l’art. 35 del DLgs. 36/2021 stabilisce che al Fondo pensione dei lavoratori sportivi (FPLS) vanno iscritti i lavoratori subordinati del settore professionistico e dell’area del dilettantismo.
A questi si aggiungono i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi del settore professionistico, mentre per i medesimi soggetti che operano nell’area del dilettantismo è prevista l’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS.
Sul punto, l’INPS precisa che al FPLS sono iscrivibili gli atleti, gli allenatori e gli istruttori, i direttori tecnici e sportivi, i preparatori atletici, i direttori di gara nonché tutti i tesserati che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva.
Con particolare riferimento agli istruttori e ai direttori tecnici, si ricorda che era stata prevista la facoltà di optare, entro il 30 giugno 2024, per il mantenimento del regime in godimento, ossia presso il Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo anziché accedere a quello previsto nell’ambito della riforma del lavoro sportivo dal DLgs. 36/2021.
Con l’occasione, l’INPS riepiloga poi le principali regole vigenti – così come definite dal DLgs. 166/97 – ai fini della determinazione del diritto e della misura per la maturazione dei requisiti utili per il conseguimento dei trattamenti pensionistici a carico del Fondo pensione lavoratori sportivi.
Tra le varie, si segnala che a decorrere dal 1° luglio 2023, per le figure dei lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato, l’annualità minima di contribuzione richiesta ai fini della copertura assicurativa per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) utile per il diritto a pensione è fissata in 260 contributi giornalieri.
L’INPS ricorda che il Fondo pensione del lavoratori sportivi assicura i seguenti trattamenti pensionistici:
- pensione di vecchiaia anticipata (per i lavoratori già iscritti al FPSP al 31 dicembre 1995);
- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione di inabilità;
- pensione ai superstiti;
- pensione supplementare;
- supplemento di pensione.
Un altro aspetto di interesse trattato nella circolare in commento riguarda l’incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro.
In sintesi, qualora il lavoratore sportivo sia pensionato si applica, ove previsto, il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro svolto anche all’estero. Inoltre, con riferimento ai redditi derivanti dai contratti di co.co.co. si chiarisce che, indipendentemente dall’importo, i medesimi comportano, se prevista, l’applicazione del regime di incumulabilità della pensione.
Una deroga all’incumulabilità può essere riconosciuta in presenza di redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui percepiti da soggetti titolari di specifici trattamenti pensionistici, quali “Quota 100”, “Quota 102”, la pensione anticipata flessibile ex art. 14.1 del DL 4/2019 nonché la pensione anticipata di cui all’art. 24 comma 11 del DL 201/2011, conseguita avvalendosi dell’agevolazione di computare il valore di una o più prestazioni di rendita acquisite presso forme pensionistiche di previdenza complementare di cui all’art. 1 comma 183 della L. 207/2024.
Inoltre, il lavoro sportivo dilettantistico, dal 1° luglio 2023, assume rilevanza anche ai fini dell’applicazione del regime di incumulabilità previsto per i titolari di APE sociale e i percettori dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
Infine, un ultima analisi riguarda la disposizione transitoria ex art. 51 comma 1-bis del DLgs. 36/2021 in materia di imponibilità fiscale dei compensi corrisposti nel corso del 2023 agli sportivi dell’area del dilettantismo. Sul versante previdenziale, l’INPS precisa che ai sensi dell’art. 35 comma 8-quater del medesimo DLgs. 36/2021, per i compensi di importo complessivo non superiore a 15.000 euro, derivanti dalle attività svolte nel settore sportivo dilettantistico dai titolari delle prestazioni pensionistiche, iniziate anteriormente al 1° luglio 2023, non si dà luogo al recupero per incumulabilità o incompatibilità delle prestazioni medesime relativamente all’anno 2023.
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