Per il personale delle compagnie aeree straniere nuove retribuzioni minime da luglio
Previste due distinte una tantum in relazione al periodo di carenza contrattuale da gennaio 2023 a giugno 2025
Lo scorso 7 agosto è stato siglato l’Accordo che rinnova fino al 31 dicembre 2027 la disciplina economica applicabile al personale dipendente delle compagnie aeree straniere operanti in Italia rappresentate e affiliate alla FAIRO (Foreign Airlines Industrial Relations Organization), oggetto della parte specifica del CCNL 7 febbraio 2025 (si veda “Nel trasporto aereo si affacciano banca ore e assistenza sanitaria integrativa” dell’11 febbraio 2025), contenente la disciplina generale relativa al personale di terra e di volo dell’industria del trasporto aereo italiano.
In primo luogo si segnala la previsione di un incremento dei minimi retributivi pari a 210 euro per il livello 3, distribuito tra le decorrenze del 1° luglio 2025, del 1° luglio 2026 e del 1° luglio 2027. Di seguito si riportano i nuovi valori dei minimi retributivi validi dal periodo di paga di luglio scorso: liv. Q, 2.390,90 euro; liv. 1S, 2.390,90 euro; liv. 1, 2.271,41 euro; liv. 2A, 2.170,55 euro; liv. 2B, 2.082,55 euro; liv. 3, 1.990,75 euro; liv. 4, 1.913,30 euro; liv. 5, 1.857,85 euro; liv. 6, 1.805,73 euro; liv. 7, 1.721,55 euro; liv. 8, 1.717,25 euro. Con la prima retribuzione utile occorrerà quindi corrispondere a titolo di arretrato un importo corrispondente all’incremento retributivo da luglio in poi. Per gli importi applicabili da luglio 2026 e da luglio 2027 si rinvia alla tabella contenuta nell’Accordo.
In relazione al periodo di carenza contrattuale determinatosi a partire dal 1° gennaio 2023, le Parti hanno previsto la corresponsione di due distinte indennità forfetarie una tantum, la prima relativa al biennio compreso tra gennaio 2023 e dicembre 2024 e la seconda al primo semestre dell’anno in corso.
L’importo della prima delle due una tantum è pari a 1.600 euro, mentre quello della seconda è pari a 400 euro. Tali importi devono essere riproporzionati nei casi di assunzione successiva alla data iniziale del periodo di riferimento (1° gennaio 2023 per la prima una tantum e 1° gennaio 2025 per la seconda), in entrambi i casi equiparando al mese intero la frazione di mese di durata superiore a 15 giorni. I periodi di assenza dal servizio durante i citati periodi non comportano alcuna riduzione degli importi, che invece si determina con riferimento ai lavoratori a tempo parziale, considerando per entrambi gli importi una percentuale di riduzione corrispondente alla percentuale di riduzione dell’orario di lavoro in essere al 30 giugno 2025.
Da luglio 2025 aumenta inoltre da 4,10 a 5,73 euro il valore dell’indennità giornaliera prevista dal comma 4 dell’art. 15 della parte specifica del CCNL per ogni giornata di effettiva presenza sul posto di lavoro.
Con riferimento alle trasferte l’importo a copertura delle spese non documentabili viene elevato al 6% delle spese sostenute per il vitto e l’alloggio (il precedente forfait del 2% era previsto dall’art. 21 comma 2 della parte specifica del CCNL).
Rispetto al lavoro a turni prestato nella giornata di domenica, la maggiorazione oraria è stata aumentata al 15%, dal precedente 10% (art. 8 comma 9 della parte specifica del CCNL).
Previste poi 10 ore annue di permesso retribuito per i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni. Tali ore potranno essere godute anche in modalità frazionata, ma la loro fruizione dovrà avvenire entro il 31 dicembre dell’anno, pena la loro decadenza.
Con riferimento al Fondo Prevaer (previdenza complementare di settore), da luglio 2025 il contributo conto azienda relativo ai lavoratori a tempo indeterminato e ai lavoratori a tempo determinato risulta aumentato dal 2,5% al 3%.
Infine, il contributo minimo annuo a carico dell’azienda nei confronti del Fondo di assistenza sanitaria, già pari a 120 euro in applicazione dell’Accordo 22 febbraio 2017, è stato portato a 240 euro per lavoratore (a tempo indeterminato, a termine o a tempo parziale).
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