Definiti gli standard formativi per gli assistenti familiari
Il Ministero del Lavoro ha indicato le linee guida di riferimento per Regioni e Province autonome
Con il DM 19 settembre 2025, il Ministero del Lavoro ha adottato le linee guida concernenti la definizione degli standard formativi degli assistenti familiari impegnati nelle attività di supporto e assistenza alle persone anziane e non autosufficienti.
Il provvedimento in questione, emanato in attuazione dell’art. 38 comma 1 del DLgs. 29/2024, individua modalità per l’attuazione di percorsi formativi, alle quali le Regioni possono fare riferimento per il raggiungimento di standard uniformi su tutto il territorio nazionale, finalizzati a migliorare e rendere omogenea l’offerta formativa per le professioni di cura, nonché all’acquisizione della qualificazione professionale di assistente familiare.
Nelle linee guida allegate al decreto sono dunque indicate e definite – tenuto conto della contrattazione collettiva nazionale di settore – le competenze degli assistenti familiari nonché i riferimenti per l’individuazione e la validazione delle competenze pregresse.
Innanzitutto, viene fornita una descrizione del profilo professionale dell’assistente familiare, definito come un operatore che svolge attività di assistenza personale a soggetti con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica, contribuendo a promuoverne l’autonomia e il benessere in funzione dei loro bisogni e del loro contesto.
L’assistente familiare opera come dipendente assunto dalla famiglia (in qualità di datore di lavoro) o dipendente di una Agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del DLgs. 276/2003, e svolge la sua attività presso il domicilio della persona accudita, a ore o in regime di convivenza familiare, in relazione alla tipologia contrattuale di riferimento.
Ciò premesso, si evidenzia come lo standard delle attività lavorative dell’assistente familiare sia definito nell’ambito del Settore economico professionale “Servizi alla persona” dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni (Area di attività “Svolgimento di attività di assistenza a soggetti non autosufficienti” – ADA.20.02.01).
Invece, lo standard delle competenze dell’assistente familiare è definito a partire da una declinazione dei risultati di apprendimento in termini di competenze (e relative abilità e conoscenze), finalizzati al presidio dello standard delle attività lavorative.
Per quanto riguarda poi le caratteristiche dell’offerta formativa, le linee guida allegate al DM 19 settembre 2025 prevedono una durata minima dell’offerta formativa – comprensiva delle eventuali ore di orientamento, personalizzazione, accompagnamento, tirocinio o intervento individuale o individualizzato – pari a 70 ore complessive per gli obiettivi minimi, intesi come competenze in materia di salute e sicurezza, competenze personali e sociali, imprenditività, comprensione, conversazione e scrittura della lingua italiana.
Ai fini della partecipazione all’offerta formativa sono richiesti, come requisiti minimi, il compimento del diciottesimo anno di età nonché la padronanza della lingua italiana corrispondente al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento della conoscenza delle lingue (QCER).
Ai cittadini stranieri è altresì richiesto di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo del medesimo.
Per quanto concerne infine la certificazione della qualificazione di assistente familiare, si ricorda che essa è rimessa alla titolarità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti del DLgs. 13/2013.
Operativamente, il rilascio del certificato di qualificazione professionale di assistente familiare (o dei singoli certificati di competenze con riferimento agli standard definiti) avverrà al superamento delle prove di valutazione dei risultati di apprendimento, in termini di competenze (e relative abilità e conoscenze), tenendo conto dei previsti obiettivi minimi.
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