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Con IVA la commissione di finanziamento addebitata dal factor

/ REDAZIONE

Venerdì, 24 ottobre 2025

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Con la sentenza relativa alla causa C-232/24, la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata in merito al trattamento IVA delle operazioni rese da una società di factoring.
Tale società forniva servizi di factoring in parte tramite pegno e in parte sotto forma di vendita di crediti, percependo fra l’altro:
- una commissione di finanziamento, il cui importo era tanto più elevato quanto più lungo era il termine di pagamento e quanto più rilevante era il rischio assunto dal factor;
- importi relativi all’apertura delle pratiche, principalmente a copertura del costo degli adempimenti antiriciclaggio.

Secondo l’autorità fiscale finlandese, sia la commissione di finanziamento che, in parte, le spese di apertura della pratica dovevano considerarsi esenti da IVA, in quanto riferite a servizi finanziari.
A parere dei giudici unionali, invece, entrambi gli importi costituivano il corrispettivo di una prestazione di recupero crediti. Tale prestazione, dunque, era da assoggettare a imposta, essendo il recupero crediti espressamente escluso dall’esenzione prevista dall’art. 135 par. 1 lett. d) della direttiva 2006/112/Ce.

Secondo la Corte Ue, in particolare:
- la nozione di “recupero dei crediti” è da interpretare estensivamente e comprende tutte le forme di factoring, posto che tale contratto avrebbe come scopo essenziale il recupero e l’incasso dei crediti di un terzo;
- l’eccezione prevista dal citato art. 135 presenta un carattere incondizionato e tanto preciso da poter essere invocato dai soggetti dell’ordinamento dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato.

Con riguardo all’ordinamento italiano, va ricordato che l’Agenzia delle Entrate si è, in passato, parzialmente discostata dall’orientamento unionale riguardo al trattamento IVA dei servizi di factoring (cfr. ris. n. 139/2004).

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