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Domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto da riesaminare

/ REDAZIONE

Giovedì, 6 novembre 2025

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L’INPS, con il messaggio n. 3322 di ieri, ha fornito alcuni chiarimenti sulla fruizione del congedo di paternità obbligatorio ex art. 27-bis del DLgs. 151/2001 da parte della lavoratrice madre intenzionale in una coppia di donne.

L’Istituto, con il precedente messaggio n. 2450/2025, aveva precisato che gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale n. 115/2025 – con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile – decorrevano dal 24 luglio 2025 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Nel predetto messaggio dello scorso agosto si legge quindi che è da tale data che la madre intenzionale, lavoratrice dipendente (che risulti genitore nei registri di stato civile o a seguito di provvedimento di adozione o di affidamento/collocamento) si astiene dal lavoro a titolo di congedo di paternità obbligatorio (si veda “Dal 24 luglio possibile il congedo di paternità obbligatorio per la madre intenzionale” dell’8 agosto 2025).

Con il messaggio di ieri è stato chiarito che l’indicata pronuncia della Consulta estende i suoi effetti ai rapporti non ancora esauriti e non definiti al momento in cui la norma ha cessato di produrre effetti, e che non possono considerarsi indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio avvenute nel rispetto del citato art. 27-bis da parte della lavoratrice genitore intenzionale, con gli indicati requisiti, precedenti il 24 luglio 2025.

Si rileva, infine, che le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto presentate dalle lavoratrici alle quali il beneficio è stato esteso per effetto della indicata sentenza per periodi precedenti il 24 luglio 2025 devono essere riesaminate su istanza di parte nel rispetto del termine di prescrizione annuale (art. 6 comma 6 della L. 138/43) e del termine di decadenza annuale (art. 47 comma 3 del DPR 639/70).

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