Reclamo ampio nella liquidazione del patrimonio
La Cassazione propende per una lettura estesa della norma: sarebbero impugnabili i provvedimenti del giudice delegato lesivi dei diritti del debitore
La Cassazione, con ordinanza n. 29918 depositata il 12 novembre scorso, in tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, ex artt. 14-ter e ss. della L. 3/2012, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale il rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. si applica, in quanto compatibile, non solo alle fasi di apertura della procedura e di formazione del passivo – in forza del rinvio all’art. 10 comma 6 della L. 3/2012 contenuto negli artt. 14-quinquies comma 1 e 14-octies comma 3 della L. 3/2012 – ma anche alla fase di liquidazione del patrimonio, ex art. 14-novies della L. 3/2012, nel corso del cui svolgimento le parti hanno l’onere di impugnare, con il reclamo ex art. 739 c.p.c., gli atti lesivi dei propri diritti.
Nel procedimento di liquidazione del patrimonio, disciplinato dagli artt. 14-ter e ss. della L. 3/2012 (vigenti ratione temporis), sono impugnabili con il reclamo ex artt. 737 e ss. c.p.c. (giusto il rinvio dell’art. 10 comma 6 “nei limiti di compatibilità”), espressamente, solo il decreto di apertura della liquidazione, ex art. 14-quinquies comma 1, e le decisioni del giudice delegato sulle contestazioni insorte in tema di formazione del passivo, ex art. 14-octies della L. 3/2012.
In ragione della strutturazione della “liquidazione” del sovraindebitato – che si sviluppa sulla falsariga della “liquidazione dell’attivo” del fallimento – rientrano nel novero degli atti impugnabili, secondo i giudici di legittimità, anche gli altri provvedimenti del giudice delegato, ove lesivi dei diritti del debitore, dei creditori o di altri interessati, i quali, pertanto, possono essere assoggettati a reclamo nelle medesime forme e termini dei procedimenti in camera di consiglio.
Così, ad esempio, relativamente al caso de quo, secondo la Corte di Cassazione, il provvedimento di proroga del termine di deposito del saldo prezzo degli aggiudicatari della vendita competitiva e (soprattutto) il provvedimento di rigetto dell’istanza di “sospensione degli atti di esecuzione del programma di liquidazione” ex art. 14-novies comma 2 della L. 3/2012, sono impugnabili con lo strumento del reclamo entro 10 giorni dalla comunicazione, nelle forme ex artt. 737 e s. c.p.c. in quanto compatibili, e non in quelle ex art. 617 c.p.c. per ragioni di omogeneità di trattamento all’interno della medesima procedura.
La mancata impugnazione degli atti (anche se in grado di inficiare la validità del successivo atto di vendita) esclude la possibilità di impugnarli autonomamente in sede di cognizione ordinaria.
Analogamente accade per le vendite esecutive: l’intangibilità del trasferimento coattivo immobiliare, realizzato prima dell’opposizione, è coerente con il sistema dell’art. 2929 c.c., che rende inopponibili all’aggiudicatario i vizi del processo esecutivo che non siano stati fatti valere nel corso di esso con l’opposizione agli atti esecutivi.
In particolare, le nullità del processo esecutivo precedenti la vendita o l’assegnazione non hanno effetto nei confronti dell’aggiudicatario, né le nullità del processo esecutivo precedenti l’ordinanza di vendita sono opponibili all’acquirente o all’aggiudicatario, la cui posizione è svincolata dalla validità degli atti del procedimento di vendita dei quali non è stato parte (Cass. SS. UU. n. 21110/2012).
Tale conclusione, secondo la giurisprudenza, trova conferma non solo nell’art. 2929 c.c., ma anche al principio generale di efficienza delle procedure concorsuali liquidatorie e di stabilità delle vendite giudiziarie, che involgono la tutela dell’aggiudicatario (Cass. n. 27111/2025).
L’aggiudicazione, in forza dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c., dà titolo all’aggiudicatario (che vanta sul bene espropriato non un diritto soggettivo pieno, ma un’aspettativa di diritto) non inadempiente al versamento del prezzo e al conseguimento del trasferimento qualunque sia l’esito della procedura (Cass. SS.UU. n. 28387/2020).
In tal senso, quindi, l’aggiudicatario acquista un diritto al trasferimento coattivo del bene sospensivamente condizionato al versamento del prezzo.
L’efficienza del sistema delle vendite coattive deve comportare la prevalenza dell’interesse dell’aggiudicatario ad ottenere il trasferimento, dopo la partecipazione alla procedura, rispetto all’interesse del debitore a mantenere la proprietà del bene aggiudicato, con il solo limite dell’aggiudicazione ad un prezzo che non sia notevolmente inferiore a quello giusto.
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