ACCEDI
Lunedì, 24 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Domanda per il bonus mamme con attenzione alle dichiarazioni dei requisiti

In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni amministrative e penali, è prevista la decadenza dal beneficio e il recupero del bonus erogato

/ Daniele SILVESTRO

Lunedì, 24 novembre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

La lavoratrice che vuole accedere al c.d. “bonus mamme” ex art. 6 del DL 95/2025 deve prestare particolare attenzione sia alle dichiarazioni da rendere nella domanda sia all’eventuale documentazione da allegare, come richiesto dall’INPS con la circ. n. 139/2025.

Si ricorda che la norma prevede un contributo di 40 euro mensili per le lavoratrici:
- dipendenti, sia del pubblico sia del privato, comprese le lavoratrici con contratto di lavoro intermittente e quelli a scopo di somministrazione (sono esclusi i rapporti di lavoro domestico);
- autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96;
- autonome iscritte alla Gestione separata.

Sono escluse dal bonus le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
Le lavoratrici devono avere due figli, con il contributo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, oppure più di due figli, con il contributo che spetta fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo. In quest’ultimo caso, il bonus non viene erogato per i mesi in cui la lavoratrice con almeno tre figli ha attivo un contratto a tempo indeterminato, potendo fruire della decontribuzione totale ex art. 1 comma 180 della L. 213/2023.

Ulteriore condizione riguarda il reddito da lavoro, autonomo e dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025, che deve essere pari o inferiore a 40.000 euro.

Il diritto all’erogazione del bonus mamme sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione. Sul punto, l’INPS ha precisato che il bonus spetta:
- per i mesi di iscrizione alla Cassa o fondo di riferimento nell’anno 2025 per le lavoratrici autonome;
- per i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell’anno 2025, per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata.

Il bonus mamme consiste in una somma pari a 40 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo ovvero, per le lavoratrici con almeno tre figli, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La domanda deve essere presentata all’INPS utilizzando uno dei seguenti canali: sito istituzionale www.inps.it; Contact Center Multicanale; Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Come accennato, la lavoratrice deve dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla norma e relativi al numero e all’età dei figli, al reddito e al rapporto di lavoro (compresa la dichiarazione di assenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei mesi di richiesta del bonus).

Relativamente ai figli, la lavoratrice deve indicare i dati anagrafici, la data di nascita o, per i figli in affidamento preadottivo o adottati, la data di ingresso nel nucleo familiare e, se attribuito, il codice fiscale.
In caso di mancata indicazione del codice fiscale le lavoratrici devono allegare apposita documentazione comprovante la filiazione e l’esistenza in vita dei figli dichiarati nella domanda. In particolare, in caso di:
- lavoratrici appartenenti a un Paese dell’Unione europea occorre allegare la certificazione anagrafica o il documento pubblico rilasciato dallo Stato membro di appartenenza, ai sensi del regolamento (Ue) 2016/1191;
- lavoratrici appartenenti a un Paese che aderisce alla Convenzione dell’Aja occorre allegare l’equipollente certificazione anagrafica o il documento pubblico apostillato;
- lavoratrici appartenenti a Paesi che non aderiscono alla Convenzione dell’Aja occorre allegare l’equipollente certificazione anagrafica o il documento pubblico legalizzato.

Le dichiarazioni saranno sottoposte, anche dopo l’erogazione della prestazione, alla disciplina dei controlli prevista dal DPR 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali, nonché la decadenza dal beneficio, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, con conseguente recupero del bonus mamme e contestuale segnalazione alla Procura della Repubblica e/o alle altre Sedi giudiziarie competenti.

Le domande andranno presentate entro il 9 dicembre 2025, ovvero entro il 31 gennaio 2026 per le lavoratrici che perfezionano i requisiti successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2025 (comunicato INPS 5 novembre 2025).
Il bonus mamme sarà erogato a dicembre 2025, compatibilmente con la data di presentazione della domanda, o entro il mese di febbraio 2026 se presentata in tempo non utile all’erogazione di dicembre 2025.

TORNA SU