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Sabato, 29 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Riprendono gli adempimenti e i versamenti sospesi nell’area dei Campi Flegrei

Dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 10 dicembre, senza possibilità di rateizzare

/ Massimo NEGRO e Daniele SILVESTRO

Sabato, 29 novembre 2025

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Rimangono ancora pochi giorni per effettuare i versamenti e gli adempimenti sospesi in favore di alcuni soggetti operanti nell’area dei Campi Flegrei, interessata dagli effetti del fenomeno bradisismico (territori dei Comuni di Pozzuoli e Bacoli e parte del territorio della città di Napoli).
Gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno infatti essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 10 dicembre 2025.

Si ricorda che l’art. 11 del DL 65/2025 prevede una serie di sospensioni dei termini di versamento e di adempimento di natura tributaria, contributiva e contrattuale.
I soggetti interessati sono coloro che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente Camera di commercio in immobili:
- danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro l’8 maggio 2025 (data di entrata in vigore del decreto), dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025 verificatisi nell’ambito della crisi bradisismica nella zona dei Campi Flegrei;
- danneggiati per i quali, alla data dell’8 maggio 2025, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025 e, all’esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

I soggetti destinatari della sospensione devono essere individuati con decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, su proposta del presidente della Regione Campania, sentiti i Comuni interessati.
Tra le varie, si segnala la sospensione, per il periodo tra il 13 marzo 2025 e il 31 agosto 2025, dei:
- termini dei versamenti tributari in scadenza nel suddetto periodo (ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise);
- versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 23 e 24 del DPR 600/73) e delle trattenute relative alle addizionali IRPEF regionale e comunale, operate dai soggetti interessati in qualità di sostituti d’imposta;
- termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Sono sospesi anche i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025 (ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise) e i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro (salvo quelli riguardanti gli obblighi di comunicazione obbligatoria) verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e CAF che abbiano sede o operino nei suddetti immobili, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili.

Per quanto riguarda la sospensione dei termini di adempimento e versamento relativi a contributi previdenziali, l’INPS ha fornito istruzioni di dettaglio ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi, ai committenti e ai liberi professionisti della Gestione separata con la circ. n. 138 del 20 ottobre 2025.

In merito, l’Istituto di previdenza ha precisato che sono stati sospesi sia gli adempimenti informativi sia i termini di versamento dei contributi con scadenza nel periodo dal 13 marzo al 31 agosto 2025. Nella sospensione rientrano anche i versamenti, in scadenza nel medesimo periodo, relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’INPS, agli atti di accertamento da vigilanza documentale, nonché il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricade nel predetto periodo di sospensione.

La sospensione comprende anche:
- i versamenti relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l’obbligo di versamento all’Istituto, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la data di ripresa dei versamenti;
- le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) da versare al Fondo di tesoreria.

Come chiarito dall’INPS, la sospensione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte negli immobili danneggiati. In particolare, i datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire dell’agevolazione soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate negli immobili indicati dalla norma.

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