Negoziazione di crediti immobiliari con esenzione IVA ampia
L’attività consiste nel compiere quanto necessario affinché due parti concludano un contratto
L’esenzione IVA prevista per le operazioni di negoziazione di crediti spetta anche alle attività svolte da un intermediario che ricerca e assiste clienti in merito a contratti di credito immobiliare ed è remunerato dagli enti creditizi in funzione dell’importo dei contratti conclusi grazie alla sua intermediazione.
Tale regime si applica sebbene l’intermediario non abbia né il potere di agire in nome degli enti creditizi, né alcuna influenza sul contenuto delle proposte di credito, e nonostante i clienti siano liberi di concludere o meno un contratto e di scegliere con quale ente creditizio stipularlo.
Si tratta di quanto sancito dal Tribunale dell’Unione europea nella sentenza resa sulla causa T-657/24, depositata lo scorso 26 novembre, con riguardo all’art. 135 par. 1 lett. b) della direttiva 2006/112/Ce, il quale prevede l’esenzione IVA per “la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi”. La disposizione è sostanzialmente identica all’art. 13 parte B lett. d) punto 1 della previgente sesta direttiva 77/388/Cee e, pertanto, i giudici unionali hanno richiamato anche la giurisprudenza relativa alla stessa.
Il caso in esame concerne una società portoghese che svolge attività di intermediazione del credito. Tale soggetto passivo ha concluso contratti di affiliazione con diversi enti creditizi, in forza dei quali:
- ricerca clienti potenziali per crediti immobiliari e fornisce assistenza nella raccolta della documentazione necessaria a presentare la domanda di credito;
- effettua una prima analisi della documentazione e la trasmette agli enti creditizi;
- presenta ai clienti le offerte di credito e comunica loro la decisione finale dell’ente creditizio di cui hanno scelto l’offerta.
La società non è autorizzata a concludere, in nome degli enti creditizi, contratti con i consumatori e non interviene nella definizione dei termini delle offerte di credito, nella scelta dei clienti tra le diverse proposte e nella decisione degli enti creditizi di concedere i prestiti.
A fronte delle attività svolte, gli enti creditizi riconoscono alla società una commissione, calcolata in percentuale sull’importo annuo dei contratti di credito immobiliare conclusi grazie alla sua intermediazione, ponderata da un indice di qualità della preparazione dei fascicoli.
La controversia oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale nasce da un accertamento dell’autorità tributaria portoghese in merito all’IVA sugli acquisti che la società aveva detratto, ritenendo le predette operazioni imponibili anziché esenti.
Con riguardo al trattamento IVA delle prestazioni descritte, il Tribunale dell’Ue ha osservato che il concetto di “negoziazione”, previsto attualmente dall’art. 135 par. 1 lett. b) della direttiva 2006/112/Ce, si riferisce a “un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione”.
Lo scopo di tale attività è quello “di fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto” (Corte di Giustizia Ue, cause C-235/00 e C-259/11).
In particolare, come sancito dalla Corte di Giustizia Ue, causa C-453/05, occorre considerare che:
- il significato dell’espressione “negoziazione di crediti” non può dipendere “dall’esistenza di un vincolo contrattuale fra il prestatore del servizio di negoziazione e una parte del contratto di credito, ma dev’essere valutata alla luce della natura stessa della prestazione fornita e della sua finalità”;
- la presenza di clausole del contratto di credito fissate previamente da una delle parti non impedisce, di per sé, la fornitura di una prestazione di negoziazione, visto che tale attività può limitarsi a indicare a una delle parti le occasioni per concludere il contratto.
Alla luce di quanto descritto, il Tribunale dell’Ue ha osservato che, seppure alcuni servizi offerti dalla società siano semplici prestazioni materiali, tecniche o amministrative, gli stessi mirano, nel loro complesso, a compiere quanto necessario affinché un ente creditizio concluda contratti di credito con potenziali clienti.
Tale scopo emerge anche dalla predetta modalità di remunerazione dei servizi basata sulla conclusione effettiva di contratti di credito.
Pertanto, i giudici unionali hanno concluso qualificando le prestazioni rese dalla società come attività di “negoziazione di crediti” esente IVA, ritenendo ininfluente che:
- l’intermediario non disponga del potere di agire in nome e per conto dell’ente creditizio e non possa avere influenza sul contenuto dell’offerta di credito;
- i clienti restino liberi di concludere o meno un contratto di credito e di scegliere l’ente creditizio con il quale stipulare lo stesso.
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