Rilievi problematici sul margine del general contractor superbonus
In via di consolidamento una tendenza operativa finalizzata a disconoscere i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni delle opzioni di sconto
Con il fisiologico incremento dei casi di verifiche fiscali a imprese che, negli anni d’imposta 2020 e seguenti, hanno operato sul mercato dei lavori agevolati con il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, proponendosi non solo come impresa appaltatrice per il realizzo delle opere, ma anche come “general contractor” per il coordinamento dei fornitori dei servizi professionali tecnici e fiscali agevolati e per l’applicazione dello sconto in fattura ex art. 121 del DL 34/2020 anche sui corrispettivi a essi spettanti (oltre che sui corrispettivi “propri” per il realizzo delle opere in appalto), stanno aumentando anche i meno fisiologici casi di rilievi finalizzati a disconoscere la spettanza dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni delle opzioni di sconto sul corrispettivo.
La non fisiologicità di questi rilievi deriva dal fatto che il disconoscimento parziale dei crediti d’imposta non viene motivato dai verificatori sulla base della constatazione dell’addebito di corrispettivi di appalto eccedenti le soglie di congruità stabilite dai prezzari e dagli altri parametri di riferimento cui l’art. 119 del DL 34/2020 rinvia (contestando quindi, con argomentazioni di merito, la correttezza delle assunzioni alla base dell’asseverazione tecnica che ne aveva invece attestato la congruità), bensì sulla base di teoremi che si fondano essenzialmente sulle seguenti constatazioni (utilizzate talvolta in via disgiunta e talvolta in via concomitante):
- sistematico o comunque significativo ricorso al subappalto per il realizzo delle opere da parte dell’impresa appaltatrice (che ha reso però al committente anche le prestazioni di coordinamento degli altri fornitori e di sconto in fattura sia sui corrispettivi “propri”, sia su quelli dei fornitori meramente coordinati);
- mancata previsione nel contratto di corrispettivi specifici per il servizio di mero coordinamento amministrativo e organizzativo dei fornitori di servizi professionali e per il servizio di applicazione dello sconto in fattura, con conseguente addebito al committente del solo corrispettivo di appalto (oltre che, naturalmente, il riaddebito “tal quale” dei corrispettivi addebitati dai fornitori di servizi professionali meramente coordinati).
È una tendenza operativa in via di consolidamento, segnalata già alcuni mesi fa, ai suoi albori, su Eutekne.Info (si veda “Contestazioni fuorigioco sul margine del general contractor superbonus” del 7 luglio 2025), che, giustamente, allarma non poco gli operatori del settore, le loro rappresentanze associative e i professionisti che li assistono.
Non solo perché va a colpire (spesso duramente) operatori economici che sembrerebbero avere come unica vera colpa quella di aver fatto “girare a dovere” il superbonus (posto che non viene contestata l’effettività e la qualità tecnica degli interventi realizzati, né la sussistenza dei presupposti oggettivi di agevolazione in capo agli edifici efficientati e/o messi in sicurezza statica, né la sussistenza dei presupposti soggettivi in capo ai proprietari o utilizzatori degli edifici medesimi, né ancora la congruità dei corrispettivi ad essi addebitati), ma anche perché sembra travisare, più che declinare sul piano operativo, la stessa prassi ufficiale che l’Agenzia delle Entrate ha diramato negli anni di massima operatività del superbonus e del meccanismo di sconto in fattura, per spiegare il modo corretto di procedere, in presenza di operatori economici che non si limitavano ad assumere nei confronti dei committenti l’obbligazione di realizzo in appalto delle opere, ma assumevano anche quelle di coordinare sul piano organizzativo e amministrativo altri fornitori di servizi che rendevano al committente loro autonome prestazioni e di applicare anche sui corrispettivi di questi ultimi, oltre che sui propri, lo sconto in fattura di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
Gli errori di fondo di questa impostazione accertativa risiedono anzitutto nel sorprendente fraintendimento della natura giuridica dell’attività (e della conseguente natura economica del corrispettivo) di realizzo in appalto di opere, quando tale realizzo avviene, in prevalenza o integralmente, mediante ricorso al subappalto, nonché nella non meno sorprendente pretesa implicita di una sorta di obbligo di applicare un corrispettivo su attività che, invece, essendo prestazioni di servizi (di mero coordinamento e di applicazione dello sconto in fattura), non soggiacciono a simili obblighi, in termini di “autoconsumo”, né ai fini delle imposte sul reddito, né ai fini IVA.
All’approfondimento dell’analisi di questi rilievi e delle considerazioni di fatto e di diritto che ne evidenziano la non accoglibilità è dedicato il webinar “General contractor superbonus: principali rilievi e controdeduzioni”, in programma il 20 gennaio.
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